ISSN 2385-1376
Testo massima
Il termine per il versamento del prezzo di vendita in sede esecutiva cade in sospensione feriale, ai sensi della Legge n.742 del 1969, ex art. 1.
La Corte sezione prima, con sentenza del 13/07/2012 n.12004, ha accolto il ricorso promosso dall’aggiudicatario in sede di vendita fallimentare, che si era visto denegare l’applicazione della sospensione ferale del termine previsto per il versamento del prezzo di aggiudicazione, con la consequenziale dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione e confisca della cauzione.
In particolare, la Corte, applicando le norme del processo esecutivo alla vendita in sede fallimentare, ha statuito l’applicazione in sede di procedura esecutiva della sospensione feriale dei termini, eccezion fatta per i procedimenti di ”OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE”, compresi gli ”AFFARI CIVILI URGENTI” di cui all’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario).
In tale quadro interpretativo, il termine per il versamento del saldo prezzo, di cui all’art.576 cpc, n.7 e all’art. 585 cpc, comma 1, inserendosi nel procedimento di vendita coattiva, come atto volto al trasferimento dell’immobile e, quindi, alla definitiva attribuzione del bene, deve considerarsi di natura processuale e, come tale, soggetto alla sospensione feriale dei termini Legge n.742 del 1969, ex art. 1.
Del pari, è soggetto alla sospensione feriale il termine di dieci giorni per l’offerta in aumento di 1/5, ai sensi dell’art. 584 cpc, che, collocandosi nell’interno del processo esecutivo, costituisce una fase ulteriore dell’individuazione dell’aggiudicatario e segna una particolare modalità di svolgimento della procedura.
Tale decisione è stata espressa in modo chiaro e cristallino, senza lasciare dubbi e/o incertezze in sede di applicazione concreta. Tuttavia, nonostante siffatta pronunzia, si segnala che la maggior parte delle ordinanze di delega prevedono l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al versamento del prezzo, per cui, al fine di incorrere in decadenze, è sempre necessario verificare l’orientamento del Giudice dell’Esecuzione dinanzi al quale si svolge la vendita.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TIZIO S.R.L.; (AGGIUDICATARIO)
– RICORRENTE –
contro
CURATELA FALLIMENTO MEVIO SRL;
– INTIMATA –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MARSALA, depositato il 25/01/2007;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, con provvedimento depositato il 25/1/2007, ha respinto il reclamo della I.M.G. s.r.l. avverso il provvedimento del Giudice delegato del Fallimento “MEVIO SRL” del 2/4 ottobre 2006, di reiezione dell’istanza presentata dal legale rappresentante della TIZIO SRL, (AGGIUDICATARIO) intesa ad ottenere l’autorizzazione al versamento del prezzo di aggiudicazione pronunciata a favore di detta parte, in esito alla vendita senza incanto del 24/3/2006, “entro il termine originariamente assegnato…da intendersi prorogato per effetto della sospensione feriale“.
Il Giudice del merito ha ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini ex L. n. 742 del 1969, trattandosi nel caso di termine sostanziale, di adempimento dell’obbligazione, solo indirettamente incidente sul processo, e non processuale, nè la pretesa sospensione risponderebbe alla ratio sottesa alle previsioni della L. n. 742, trattandosi di atto che non necessita del patrocinio legale.
Ricorre ex art. 111 Cost. TIZIO SRL (AGGIUDICATARIO)sulla base di un unico articolato motivo.
Il Fallimento non ha depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con l’unico motivo, la ricorrente, premessa l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.576 cpc e dell’art.587 cpc, comma 1, in relazione alla Legge. n.742 del 1969, art.1 per non avere il Giudice del merito ritenuto applicabile la sospensione del termine previsto dall’art.576 cpc.
2.1.- Il motivo è fondato.
Va in via preliminare ritenuta l’ammissibilità del ricorso ex art.111 Cost..
La ricorrente ha presentato reclamo Legge Fallimentare , ex art.26 avverso il decreto del Giudice delegato che, rigettata l’istanza della TIZIO SRL (AGGIUDICATARIO) di applicare la disciplina della sospensione dei termini feriali al termine previsto per il versamento del prezzo di aggiudicazione, pronunciata a favore della stessa, ha dichiarato decaduta la società dall’aggiudicazione, ha disposto per l’acquisizione definitiva al Fallimento delle somme versate a titolo di cauzione, salvo il recupero della differenza eventualmente dovuta ex art.587 cpc, comma 2, ed ha fissato udienza per la vendita senza incanto.
Il Tribunale di Marsala, con il provvedimento impugnato, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del G.D.; l’odierna ricorrente ha fatto presente che nelle more del reclamo, il bene in oggetto è stato aggiudicato ad un diverso acquirente e che pertanto, gli effetti del ricorso sono diretti, una volta cassato il provvedimento del Tribunale e conseguentemente quello del G.D., ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione e l’eventuale risarcimento dei danni.
Ciò posto, si deve rilevare che, a seguito del contenuto proprio del provvedimento del G.D., confermato dal Tribunale e dalla specificazione della domanda come conseguente alla aggiudicazione del bene a terzi effettuata nelle more, il provvedimento impugnato deve ritenersi caratterizzato dai profili della decisorietà e definitività, che come è noto, necessitano al fine di ritenere ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost.(sul principio, tra le ultime, le pronunce 11306/2011 e 10069/2010).
Nel merito, si rileva che l’argomentazione di fondo della decisione impugnata è costituita dalla natura sostanziale del termine di cui all’art.576 cpc, n.7, quale termine per l’adempimento da parte dell’aggiudicatario dell’obbligazione di pagamento del prezzo, solo indirettamente incidente sul processo, diversamente dal termine stabilito per l’aumento del sesto, quale termine idoneo a dare corso ad una fase ulteriore di individuazione dell’aggiudicatario, che come tale segna una particolare modalità di svolgimento del processo esecutivo ed assume così natura processuale.
Tale argomentazione è da ritenersi errata, in riferimento alla natura del procedimento di liquidazione delle attività fallimentari e segnatamente della vendita coattiva degli immobili.
Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo.
Sono nella specie mutuabili le argomentazioni fatte valere nella pronuncia 420/1987 che, quanto all’aumento del sesto nell’esecuzione forzata immobiliare, ha ritenuto che si tratta di una fase ulteriore dell’individuazione dell’aggiudicatario, attraverso il proseguimento dell’incanto con le forme della vendita senza incanto, che segna una particolare modalità di svolgimento del processo esecutivo, e che il termine di dieci giorni, entro il quale tale aumento deve esser fatto ex art.584 cpc, collocandosi all’interno del processo, assume natura processuale, con la conseguenza che è soggetto alla sospensione prevista per il periodo feriale dalla Legge n.742 del 1969.
E in senso conforme si è pronunciata la S.C. sentenza 14979/2006 nel caso specifico di vendita di immobile in sede fallimentare, rilevando che tra gli affari civili urgenti previsti dall’art.92 dell’ordinamento giudiziario ed esclusi, a norma della Legge n. 742, art. 3 dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all’art.1, non sono comprese le vendite fallimentari.
3.1.- Va pertanto cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Marsala in diversa composizione, che valuterà gli atti e la domanda alla stregua del seguente principio di diritto: “Il termine per il versamento del prezzo, di cui all’art. 576 cpc, n. 7 e all’art. 585 cpc, comma 1 si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi a natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell’immobile e quindi alla definitiva attribuzione del bene, e come tale soggette alla sospensione feriale dei termini L. n. 742 del 1969, ex art. 1“.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Marsala in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012
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