Commento redatto dall’ Avv. Mirko Tartaglia del foro di Roma
In materia di fallimento, l’assegnazione delle somme in sede esecutiva è solo provvisoria e non definitiva.
Pertanto, il creditore ha l’obbligo di insinuarsi nella procedura concorsuale.
Il Tribunale di Roma, Pres. Cardinali – Rel. Carlomagno, con il decreto n. 1784 del 19 luglio 2023, ha ribadito che il creditore fondiario che sia stato soddisfatto parzialmente o totalmente in sede esecutiva ha l’obbligo di insinuarsi al passivo fallimentare.
Ciò in ragione del fatto che l’art. 41 T.U.B. attribuisce allo stesso un privilegio di tipo processuale ma non deroga all’accertamento del passivo in sede concorsuale, non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell’ambito dell’esecuzione individuale.
Da ciò ne deriva che l’attribuzione compiuta in sede esecutiva ha carattere provvisorio e persiste l’onere di insinuarsi al passivo fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, garantita solo dalla procedura concorsuale. Sul punto, si era già espressa, in tal senso, anche la suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23482 del 28.09.2018.
La questione in esame è stata affrontata anche dalla prospettiva dell’esecuzione immobiliare e la prevalente giurisprudenza di merito ha affermato che l’attribuzione delle somme endoesecutiva può aversi solo quando il creditore fondiario abbia documentato al Giudice dell’Esecuzione l’ammissione al passivo fallimentare; viceversa, nel caso in cui il creditore non sia riuscito ad ottenere l’ammissione al passivo, il ricavato della vendita dovrà essere assegnato e versato alla procedura concorsuale.
Nel caso di specie, l’istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare dell’intera somma dovuta, compreso l’importo già ottenuto in sede esecutiva. Il Giudice Delegato all’esito della verifica del passivo aveva ammesso il creditore solo per la somma non soddisfatta in sede endoesecutiva.
Il creditore proponeva opposizione allo stato passivo chiedendo l’ammissione per l’intero; il Giudice con la sentenza del 19.07.2023 accoglieva l’opposizione e modificava lo stato passivo ammettendo il credito come da domanda (per l’intero).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’EFFETTO SOSPENSIVO SI CONSERVA FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Sentenza | Cass. civ., Sez. V, Pres. Virgilio – Rel. D’Aquino | 09.06.2023 | n.16415
IL CREDITORE NON DEVE PROPORRE UNA PROCEDURA INDIVIDUALE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL TERZO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III Civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo | 21.01.2020 | n.1149
TALE STATO SI ESTENDE ANCHE NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE DEL FALLITO
Ordinanza | Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, Pres. Di Amato – Rel. Cirillo | 19.04.2018 | n.9638
NON È NECESSARIA LA SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. lavoro, Pres. D’Antonio – Rel. Spena | 30.08.2016 | n.17412
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