In merito al requisito dimensionale di esonero da fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l. fall., ai fini dell’individuazione dei ricavi lordi, da considerare in senso tecnico, è necessario riferirsi a quelli delle vendite e delle prestazioni e ad altri ricavi e proventi, rispettivamente alle voci 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall’art. 2425 lett. a) c.c.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano-Rel. Caradonna n. 23484 del 26.08.2021.
Nella specie, una società debitrice in liquidazione proponeva reclamo, ex art. 18 l. fall., e la Corte d’Appello revocava la sentenza dichiarativa del fallimento della stessa.
Avverso tale provvedimento la società creditrice proponeva ricorso per cassazione, chiedendo la modifica della sentenza ritenendo che l’imprenditore dovesse essere assoggettato alla dichiarazione di fallimento.
Orbene, il Legislatore della riforma fallimentare -con il D.Lgs. n. 5 del 2006- ha inteso superare i dubbi in merito alla individuazione dei requisiti soggettivi di fallibilità, indirizzando l’analisi verso l’accertamento della consistenza dimensionale dell’impresa, con l’obbiettivo di evitare fallimenti antieconomici.
Pertanto, per l’individuazione dei “ricavi lordi”, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 (“ricavi delle vendite e delle prestazioni”) e n. 5 (“altri ricavi e proventi”) dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c., lett. A”
Non potranno- a tal fine- essere qualificate come ricavi le voci relative alle “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” e alle “variazioni dei lavori in corso su ordinazione“, in quanto riferibili a costi comuni a più esercizi vengono sospesi in conformità al principio di competenza economica, ex art. 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i correlativi ricavi.
Il criterio quantitativo dei ricavi lordi va, quindi, collegato alla gestione ordinaria dell’impresa, con la conseguenza che il parametro dimensionale di cui si discute è dato dal valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche svolte abitualmente dall’impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione, che siano idonei a misurarne l’effettiva consistenza economica e finanziaria.
In conclusione, devono essere esclusi – ai fini dell’esonero da fallibilità- i proventi che derivano da sopravvenienze occasionali legate ad una riduzione dell’accantonamento per rischi iscritto nell’esercizio precedente in ragione di un contenzioso pendente.
Per tali ragioni, la Suprema Corte riteneva la reclamante non assoggettabile a fallimento per cui rigettava il ricorso con compensazione delle spese.
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