Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell’attivo, non è soggetto alla sospensione feriale, a norma dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario, equivalendo ad un’opposizione agli atti esecutivi; ne consegue l’inammissibilità di tale ricorso ove sia stato notificato oltre il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
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