ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di procedure concorsuali, in virtù dell’art. 99 L.F., le opposizioni allo stato passivo devono contenere a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Stante la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo e per la considerazione del principio dispositivo, il ricorrente è tenuto a depositare al più tardi insieme alla domanda di opposizione, il fascicolo della produzione documentale di parte posta a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo.
E’ ammissibile la richiesta e/o potere del Tribunale di ordinare la produzione di ulteriori documenti solo nella provata impossibilità della parte di produrli e non per supplire alla decadenza del predente comportamento omissivo, nel caso specifico i documenti probatori erano nella disponibilità dell’istante.
Con tale decisione il Tribunale di Napoli si è conformato alla pronuncia della Cassazione che, con sentenza n. 4744 del 23/03/2012, ha espressamente sancito l’onere, a carico del creditore opponente, di riprodurre, nel giudizio di opposizione allo stato passivo la domanda di ammissione al passivo e la documentazione già prodotta al fine di non soggiacere al potere discrezionale del Tribunale.
Per tale motivo il creditore opponente dovrà presentare istanza al giudice delegato al fine di ritirare il fascicolo con i documenti relativi alla domanda di ammissione al passivo o, comunque, depositare nuovamente in uno al ricorso ex art. 98 i documenti già prodotti nella fase di verifica, pena l’impossibilità di avvalersi degli stessi nel giudizio di opposizione.
Testo del provvedimento
vedi allegato
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Numero Protocolo Interno : 237/2013