ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ da considerarsi privilegiato il credito vantato dall’avvocato per prestazioni effettuate nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con sentenza n.1740 pronunziata in data 28/01/2013.
La pronuncia in commento prende origine da un’opposizione allo stato passivo di una Società di opere edili, presentata da un avvocato, per il riconoscimento ex art. 2751 bis c.c. del privilegio del suo credito professionale vantato nei confronti della suddetta Società (maturato nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento) ed ammesso dal giudice delegato solo in via chirografaria.
Avverso tale decisione il professionista legale proponeva opposizione al Tribunale di Perugia, che accoglieva solo parzialmente le sue doglianze. Lo stesso ricorreva dunque in Cassazione denunciando violazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2 e vizio di motivazione.
Ebbene gli ermellini, confermando in toto la decisione dei giudici di seconde cure, hanno riconosciuto solo parzialmente la natura privilegiata del credito vantato dall’avvocato, estendendolo alle prestazioni effettuate nel biennio antecedente alla data del fallimento della società.
I supremi giudici hanno altresì precisato che, ai fini dello scomputo temporale, occorre aver riguardo non già al momento della dichiarazione del fallimento, bensì alla effettiva conclusione dell’incarico professionale, ossia quando il credito vantato dal professionista diviene certo, liquido ed esigibile.
Aspetto, quest’ultimo, ancora più vero nel caso in cui, come nella fattispecie odierna, sussista una pluralità di incarichi professionali prestati (ancorchè tra di loro autonomi), dovendo considerare in ogni caso l’unitarietà di intenti e di finalità perseguita dal legale con il suo mandato. Infatti i giudici nomofilattici hanno precisato che “Continuare a maturare crediti nei confronti del medesimo debitore vuol dire assumere da lui altri incarichi professionali; dunque il profilo della pluralità degli incarichi ha un rilievo essenziale ai fini della giustificazione del limite temporale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, cit.. Non è conseguentemente corretto, pur dovendosi riconoscere l’autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, ragionare come se quella pluralità non esistesse e considerare, come fa il ricorrente, ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale”.
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha quindi affermato che è vero che il privilegio vantato dal professionista copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (purché conclusa entro lo stesso arco temporale), ma è altrettanto vero che il limite biennale ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. risponde anche all’esigenza di contemperare l’interesse degli altri creditori (privilegiati e chirografari) con quello del creditore privilegiato, al fine di evitare che quest’ultimo, “forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori”.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 114/2013