Testo massima
Nel
sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto
patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata
attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell’accertamento del
passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile
ogni diversa azione, né un’eccezione a tale principio può derivare dalla
circostanza che la domanda proposta attenga ad un’azione che comporti il
necessario intervento di più litisconsorti.
Deve
essere dichiarata inammissibile l’azione con la quale l’attrice intende
ottenere la condanna del fallimento ad onorare i debiti della società in bonis
in qunato ciò è espressamente vietato dall’art. 52 L.F. che prevede
appositamente la competenza del Tribunale fallimentare a decidere tali
controversie atteso che in questa eventualità la curatela del fallimento
pagherà il debito della società in bonis con moneta fallimentare e nel rispetto
della par condicio creditorum.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Padova,
dott. Giorgio Bertola, con la sentenza del 13 marzo 2015.
In esecuzione di un contratto di trasporto stipulato nell’agosto
del 2008, l’attrice consegnava ad una società della merce al fine di
recapitarla in diverse fiere. Ebbene, l’attrice agiva affinché fosse accertato l’inadempimento
della convenuta all’obbligo di consegna della merce suddetta alla mittente e
comunque l’illegittimo rifiuto alla restituzione della merce detta trattenuta,
senza diritto, dalla convenuta che ne aveva la disponibilità in ragione del
contratto; conseguentemente, chiedeva che quest’ultima venisse condannata al
pagamento per equivalente del valore commerciale della merce.
L’attrice chiedeva, inoltre che, accertata e dichiarata
l’intervenuta risoluzione ope legis
del predetto contratto di trasporto, per mancato rispetto, da parte della
convenuta, del termine essenziale pattuito e comunque desumibile dalla natura
della prestazione oggetto del contratto stipulato, la convenuta venisse
condannata a risarcire i danni derivatile dall’inadempimento alle obbligazioni
nascenti dal contratto di trasporto e comunque dalla violazione dei principi di
buona fede e correttezza; in subordine, che venisse dichiarata la risoluzione
e, conseguentemente, che la convenuta fosse condannata a quanto di diritto.
Il Giudice, riprendendo un consolidato orientamento di
legittimità, ha rilevato che “nel sistema
delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale
svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo
speciale procedimento endofallimentare dell’accertamento del passivo, da
attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa
azione, né un’eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la
domanda proposta attenga ad un’azione che comporti il necessario intervento di
più litisconsorti“.
Infatti, l’attrice intendeva ottenere la condanna del fallimento
ad onorare i debiti della società in
bonis, ma ciò è espressamente vietato dall’art. 52 L.F. che prevede
appositamente la competenza del Tribunale fallimentare a decidere tali
controversie proprio perché poi, eventualmente, la curatela del fallimento
pagherà il debito della società in bonis
con moneta fallimentare e nel rispetto della par condicio creditorum.
Sulla scorta di tali presupposti, il Giudice, ha
dichiarato inammissibili le domande attoree.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno