Testo massima
L’azione per far dichiarare l’inefficacia, ex art. 44 2^ comma l.f., dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa è soggetta a prescrizione decennale.
Il pagamento degli stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti di cui all’art. 46, 1^ comma, n. 2 l.f. – effettuato dal terzo direttamente al fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ma prima dell’emanazione del decreto con cui il Giudice Delegato fissa (ex art, 46, 2^ comma) i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia – è inefficace ex art. 44 2^ comma l.f. per gli importi eccedenti detti limiti, come determinati dal Giudice Delegato.
Il Giudice Delegato, pronunciando il decreto ex art. 44 2^ comma l.f., può disporre anche della sorte dei pagamenti effettuati prima dell’emanazione del decreto stesso e non è soggetto ai limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c., senza che tanto leda il precetto costituzionale di cui all’art. 38 2^ comma.
Testo del provvedimento
vedi allegato pdf
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno