A seguito dell’approvazione del piano di riparto fallimentare e della sua mancata impugnazione nei termini di legge, con susseguente chiusura della procedura concorsuale, rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorchè pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni – invero attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nell’ambito della procedura medesima – mediante inammissibili azioni di ripetizione dell’indebito o arricchimento senza causa nei confronti del creditore avvantaggiato nel concorso e del curatore del fallimento.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez civ., Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia, con l’ordinanza n. 31659 del 04.12.2019.
La mandataria di una banca ha proposto ricorso per Cassazione avverso una decisione della Corte d’Appello di Roma, la quale confermando la sentenza di primo grado ha respinto le domande proposte nei confronti di un’altra banca e del curatore di una procedura fallimentare di una società di cui era creditore. La banca era divenuta cessionaria di crediti vantati da una banca cedente e aveva chiesto al curatore di predisporre un diverso piano di riparto.
Per la Corte territoriale, l’errore nel piano di riparto era stato patito solo dalla cedente e non dalla cessionaria, avendo l’appellante omesso di indicare le ragioni per le quali la parte danneggiata sarebbe stata, invece, essa cessionaria e non la cedente.
La Suprema Corte ha ribadito che il cessionario del credito avrebbe dovuto esperire contro il piano di riparto gli strumenti processuali a sua disposizione, previa proposizione della domanda tardiva di ammissione del proprio credito. Nel caso di specie, invece, è rimasto completamente inerte, non insinuandosi al passivo, né attivandosi (anche indirettamente) contro le statuizioni contenute nel piano di riparto. Ne consegue che l’istituto non può pretendere di rimettere successivamente in discussione la definitività degli effetti di una procedura fallimentare ormai conclusa.
Né può rilevare – a detta degli Ermellini – che il creditore insoddisfatto, abbia inteso proporre le proprie domande non nei confronti della massa, ma verso il creditore concorrente, atteso che, ove si ritenessero ammissibili le domande proposte dal creditore insoddisfatto, vorrebbe dire porre comunque nel nulla gli atti del procedimento fallimentare che sono ormai divenuti inoppugnabili, riqualificando in altra sede rapporti giuridici che erano ormai già ben definiti.
In conclusione, anche nella procedura fallimentare, a seguito dell’approvazione del piano di riparto, della mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, e, infine, della chiusura della procedura fallimentare, matura a carico dei creditori concorrenti una vera e propria preclusione a far valere in separato giudizio le proprie ragioni attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nell’ambito della stessa procedura, con conseguente inammissibilità sia della domanda di restituzione dell’indebito che di quella di ingiustificato arricchimento svolte in separato giudizio.
Pertanto la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: LA MANCATA RINNOVAZIONE DELL’IPOTECA NON COMPORTA LA PERDITA DEL PRIVILEGIO
Lo stato passivo è intangibile e tale omissione non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito
Decreto | Tribunale di Mantova, Giudice Laura Fioroni | 02.02.2018
MUTUO – AMMISSIONE AL PASSIVO: COSTITUISCE PROVA DEL CREDITO LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Si considera effettiva erogazione della somma da parte della Banca equivalente alla traditio
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. I, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno