ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di fallimento i crediti prededucibili sono i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione delle procedure concorsuali. Sussiste un’eccezione al principio della par condicio creditorum riferita a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali.
Con ordinanza n. 1765, depositata in data 30 gennaio 2015, la Corte di Cassazione, sez. VI civile, ha affermato il principio di diritto secondo cui, per gli effetti della L. fall. art. 111, comma 2, i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e la relativa assistenza e, dunque, a fortiori se sorti a seguito dell’essenziale attività dell’attestatore rientrano tra quelli da soddisfare in prededuzione senza necessità, per il ricorrente, di dimostrare l’utilità, per la massa dei creditori, del proprio operato.
La regola di carattere generale vuole, infatti, che “in materia di fallimento i crediti prededucibili sono i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione delle procedure concorsuali”. Sussiste un’eccezione al principio della par condicio creditorum riferita a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali.
A tal fine è noto che la dichiarazione di fallimento sancisce l’insuccesso delle attività precedenti ad esso poste in essere allo scopo di individuare piani di risanamento e ristrutturazione dei debiti ma, in tale scenario, i crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore nella realizzazione dei tentativi succitati sono prededucibili nella successiva procedura fallimentare.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 1765/15 della Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, argomento questo fortemente dibattuto da qualche anno, ultimo dopo una serie di altre pronunce della cassazione (Cass. 17.4.2014, n. 8958; Cass. 14.3.2014, n. 6031; Cass. 5.3.2014, n. 5098; Cass. 13.12.2013, n. 27926; Cass. 18.4.2013, n. 9489; Cass. 8.4.2013, n. 8534) in ordine al quale M.S. ha proposto opposizione contro lo stato passivo del fallimento della società ADRIATIC SHIPYARDS Spa, ritenendo ingiustificata la decisione del Giudice delegato, poi confermata dal Tribunale di Pesaro, di ammettere in privilegio, ex art. 2751, n. 2, cod. civ., anziché in prededuzione, ex art. 111 L.fall., il credito riguardante l’attività professionale dal medesimo prestata nell’anno 2009 in favore della procedura, ai sensi dall’art. 161, co. 3, L.fall., sul presupposto che fosse carente la prova dell’utilità, per la massa dei creditori, della prestazione eseguita dall’opponente. Di qui il giudizio in Cassazione.
Ma facciamo un passo indietro analizzando i concetti di diritto al riguardo per comprendere la portata di tali assunti.
L’art. 2741 c.c. definisce il principio della par condicio creditorum in base al quale “tutti i creditori hanno il diritto di essere soddisfatti nella medesima percentuale rispetto al valore del loro credito”.
Il principio subisce numerose eccezioni dovute alle garanzie che assistono i vari crediti, che non vengono meno con il fallimento; per cui in sostanza è conseguenza necessaria ammettere che il principio della par condicio ha pieno valore solo per i creditori chirografari.
Per gli altri, quelli cioè garantiti o assistiti da privilegi, l’art. 54 l.fall. stabilisce che gli stessi “hanno diritto ad essere soddisfatti prima degli altri sulla vendita dei beni sottoposti a garanzia. Essi fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, interessi e spese fermo restando la sufficienza del ricavato della vendita.
All’interno di questo scenario, il fallimento produce effetti particolari non solo per il debitore, ma anche per i creditori che perdono il potere di agire direttamente contro il debitore, dovendo, per così dire, forzosamente cedere il loro potere agli organi fallimentari. Scopo principale del fallimento è, quindi, quello di consentire la ripartizione del patrimonio del debitore tra tutti i creditori in ragione dell’entità dei loro crediti e delle garanzie che li assistono.
Per sapere chi sono i creditori concorsuali, è necessario verificare quando sia sorto il titolo del credito, se cioè tale titolo sia sorto prima o dopo la dichiarazione di fallimento. Come è facile intuire, non sono creditori concorsuali coloro che sono divenuti tali dopo la dichiarazione di fallimento; questi ultimi possono solo sperare che, dopo la chiusura della procedura, il fallito abbia conservato parte del suo patrimonio sul quale potranno soddisfarsi.
Può accadere, tuttavia, che dopo la dichiarazione di fallimento vi siano dei nuovi creditori le cui pretese non fanno riferimento al debitore fallito, ma direttamente alle esigenze della procedura; abbiamo, allora, una situazione particolare per la quale tali creditori non possono partecipare al concorso perché devono essere pagati prima dei creditori concorsuali e per intero, abbiamo quindi dei “creditori prededucibili” che, se dovessero entrare in concorrenza con quelli concorsuali, non presterebbero la loro opera a favore del fallimento.
Individuato l’attivo fallimentare, dunque, è necessario procedere alla ripartizione tra i creditori; come è noto, al riguardo l’art. 111 l. fall. distingue tre categorie di crediti:
- i crediti prededucibili (art. 111 bis);
- i crediti garantiti in quanto assistiti da prelazione (art. 111 quater);
- i crediti non garantiti, cioè chirografari.
Come accennato in precedenza, per i primi lo stesso art. 111 l.fall., primo comma, li colloca al vertice della gerarchia da seguire nella ripartizione delle somme derivanti dalla liquidazione fallimentare; sono tali quelli individuati dalla legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali ( ad es. anche nel caso di concordato preventivo).
I crediti prededucibili vengono anche detti “crediti della massa”; essi vanno distinti dai crediti per i quali la procedura viene instaurata (cioè dai crediti sorti in seguito all’attività dell’imprenditore prima che questi venga dichiarato fallito). Per la loro posizione apicale, tali crediti vanno pagati per intero, unitamente ai relativi accessori, sottraendo così risorse necessarie al pagamento degli altri creditori e rendendo indispensabile procedere all’esatta individuazione del perimetro entro cui qualificare il credito come appartenente a tale categoria.
In questo quadro, per costante giurisprudenza, la parola chiave ruota attorno ai concetti di “funzionalità ed utilità” del credito alla procedura concorsuale.
A tal proposito, in ipotesi precedenti al provvedimento in commento, gli ermellini si erano espressi al riguardo ritenendo che nel procedimento concorsuale un credito è considerato prededucibile quando è connotato da due aspetti intrinsecamente connessi tra loro: un aspetto oggettivo di natura cronologica <> e da uno soggettivo relativo alla funzionalità <> (Cass. sent. n. 1513 del 24.1.2014).
All’uopo ha chiarito, in tal caso la Suprema corte che per una corretta individuazione del credito come prededucibile, i due aspetti devono considerarsi strettamente collegati, risultando palesemente irragionevole il contrario, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa.
È bene sottolineare che la legge fallimentare, all’articolo 111, comma 2, nel testo successivo alla riforma ed applicabile nella fattispecie ratione temporis, segna il superamento della precedente disciplina nella parte in cui prevedeva che i crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso della procedura di concordato preventivo, in caso di successivo fallimento, non potevano essere soddisfatti in prededuzione stante la funzione meramente liquidatoria del concordato.
Dai motivi della decisione dell’ordinanza n. 1765/15 della VI sez.civ., sembra emergere un distacco della Cassazione dai criteri ermeneutici adottati nelle pronunce precedenti per la qualificazione di un credito come prededucibile; forse è meglio dire che, rispetto ai presupposti di utilità ricercati dai giudici di merito nella causa in oggetto o in altre precedenti argomentazioni giuridiche, i giudici di legittimità, attraverso una profonda interpretazione letterale della legge fallimentare, hanno riprodotto pedissequamente la lettera della legge nella parte in cui l’art. 111 co. 2 L.fall chiarisce che “i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza – e dunque a fortiori se sorti a seguito dell’essenziale attività dell’attestatore – rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi della L. F”; si è difatti affermato che tale disposizione, nell’indicare come prededucibili i crediti “così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”, detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (cfr. ex multis Cass. n. 5098/14; n. 8958/14; n. 9489/13; n. 8533/13).
Alla luce delle pregresse considerazioni, è certo che l’esigenza di M.S. di ricorrere in cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 co. 2 L.fall. sia maturata dall’esigenza di “dimostrare” l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione a tale categoria di credito: vale a dire lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie a fianco del debitore nella preparazione della domanda di concordato preventivo, della relativa proposta e del piano per la soddisfazione dei creditori; tutte attività svolte prima che il ricorso per concordato preventivo fosse pubblicato nel registro delle imprese, momento dal quale la procedura concorsuale è pendente.
Da ultimo rileva necessario spendere qualche considerazione sull’art. 182-quater l.fall.; articolo questo, come indicato dalla stessa Corte nella sentenza in commento “immotivatamente valorizzato dal Tribunale a sostegno di una interpretazione restrittiva dell’art. 111“.
In particolare, l’articolo 182-quater al comma 1, inquadra tra le fattispecie di prededuzione ex lege “i crediti per finanziamenti effettuati in esecuzione del concordato preventivo”, indipendentemente dalla forma con cui sono effettuati; di seguito, l’art. 182-quater, comma 2, l.fall. parifica ai finanziamenti ex 1° co. della medesima norma quei finanziamenti che, sempre indipendentemente dalla loro forma tecnica, sono “funzionali alla presentazione della domanda di concordato preventivo”. Per la prededuzione di tali finanziamenti occorrono la previsione dei finanziamenti in esame nel piano di concordato preventivo; il riconoscimento della prededuzione stessa nel decreto con cui “il Tribunale accoglie la domanda di concordato preventivo”.
Valorizzando il disposto della L.fall., art. 182 quater, (che al comma 4 subordina la prededuzione ad un’espressa disposizione del provvedimento di ammissione al concordato preventivo o all’omologa del relativo accordo) i giudici di merito avevano, pertanto, ristretto la portata dell’art. 111, con riguardo al credito dell’attestatore, credito peraltro sorto prima della introduzione della norma stessa (con il D.L. n. 78 del 2010), poi abrogata con la L. n. 134 del 2012.
Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto immotivata la decisione del Tribunale di negare l’ammissione in prededuzione del credito in questione; altrettanto immotivata la scelta di applicare alla fattispecie l’articolo 182-quater L.fall., il quale, prima della sua abrogazione da parte della Legge n. 134/12, subordinava la prededucibilità ai requisiti su esposti.
La Corte fa notare che la disposizione (art. 182-quater), poi abrogata nel 2012, è entrata in vigore dopo l’insorgenza del credito del ricorrente.
Ha, dunque accolto il secondo motivo di doglianza manifestato da M.S. e, decidendo nel merito ha disposto l’ammissione del credito professionale in prededuzione a norma dell’articolo 111 L.fall.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 114/2015