Il creditore titolare di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, a garanzia di un credito vantato verso un debitore diverso dal fallito, non deve avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo al fine di conseguire le rendite maturate sull’immobile ipotecato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione Sez. VI Pres. Scaldaferri, Rel. Vella con l’ordinanza n. 1067 del 21 gennaio 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
In senso contrario
IL CURATORE DEVE INVIARE L’AVVISO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ANCHE AI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI SUI BENI DEL FALLITO
Ordinanza | Cassazione civile, Pres. Genovese – Rel. De Chiara | 30.01.2019 | n.2657
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