Competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI DEL DEBITORE, presumendosi – per le società e le persone giuridiche – che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, e che tuttavia, ove anteriormente alla presentazione dell’istanza di fallimento la società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l’esercizio di attività economica nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa, PERMANE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO A DICHIARARE IL FALLIMENTO.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno