Testo massima
E’ valida la notifica della sentenza dichiarativa di fallimento eseguita tempestivamente dalla cancelleria ai sensi dell’art. 143 c.p.c., se sono ignoti la residenza od il domicilio del rappresentante legale della medesima società fallita. Il curatore che apprende, nelle more, l’indirizzo non deve farne comunicazione agli uffici giudiziari.
Questo è il principio di diritto sotteso alla pronuncia n. 12951 della Corte di Cassazione, prima Sezione civile, dell’8 maggio, pubblicata il 9 giugno 2014.
Nel caso di specie, una società fallita aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che detta sentenza di fallimento era stata notificata al liquidatore della società fallita ex art. 143 c.p.c., anche se il curatore fallimentare aveva già ricevuto notizia di un cambio di indirizzo dello stesso liquidatore.
La Corte di Appello provvedeva dunque alla revoca della sentenza per la mancata convocazione del debitore nel procedimento fallimentare ed il curatore proponeva ricorso per cassazione.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, richiamando un principio già espresso in precedenza dai giudici di legittimità (leggasi sentenza n. 7964/2008), ha statuito che si può procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c. quando, sul piano soggettivo, vi sia incolpevole ignoranza circa la residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto e quando, sul piano oggettivo, le indagini compiute da chi ha domandato la notifica non siano fondate solo sulle risultanze anagrafiche , ma siano estese ad accertamenti sul reale trasferimento del destinatario in un altro luogo o dopo l’inutile tentativo di eseguire la notifica.
La Corte di Appello aveva infatti ritenuto invalida la notifica della sentenza del fallimento de quo eseguita dalla cancelleria, perché aveva fatto riferimento a notizie apprese dal curatore fallimentare nel gennaio 2007 quando, invece, il fallimento era stato dichiarato nell’ottobre 2006.
Tuttavia, l’art. 17 Legge fallimentare impone alla cancelleria di eseguire la notifica ai sensi dell’art. 137 c.p.c., entro il giorno successivo, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’art. 15 e di comunicarne l’estratto al curatore ed al creditore istante ai sensi dell’art. 136 c.p.c.. “Il richiamo al domicilio eletto in sede prefallimentare rende evidente che la cancelleria non è tenuta ad attendere l’accettazione del curatore e l’acquisizione della eventuale variazione della residenza o del domicilio che il fallito è tenuto a comunicare ai sensi dell’art. 49 Legge fallimentare. Obbligo operante per il fallito, dopo la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento”.
Alla luce di tali considerazioni, gli ermellini, ritenuto che la Corte di Appello avesse erroneamente fatto riferimento a dati appresi dal curatore dopo che la cancelleria aveva legittimamente chiesto la notifica del provvedimento ai sensi dell’art. 143 c.p.c., hanno accolto il ricorso e deciso nel merito, dichiarando l’inammissibilità dell’appello perché proposto tardivamente.
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Testo del provvedimento
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