Anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi della L.F., art. 15, comma 3, (nel testo novellato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro.
La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica infatti, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa: si tratta di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. prima, con la sentenza n. 1156 del 18.01.2017.
Nella fattispecie in questione, la Corte d’Appello di Venezia respingeva il reclamo proposto dalla socia e liquidatrice di una società dichiarata fallita, contro la sentenza del Tribunale di Treviso dichiarativa del fallimento di quest’ultima.
La Corte del merito, in particolare, aveva rilevato che la notifica dell’istanza di fallimento era stata correttamente eseguita dalla cancelleria, ai sensi della L.F., art. 15, comma 3, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, che la società, pur cancellata dal Registro delle Imprese non aveva disattivato.
Avverso la decisione del Giudice di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la socia e liquidatrice della società fallita, contestando, tra l’altro, la validità della notifica eseguita a mezzo pec, rilevando, all’uopo, che una società cancellata, non può più ritenersi fornita di un indirizzo telematico presso un pubblico registro.
La Suprema Corte richiamava, preliminarmente, la disposizione contenuta nella L.F., art. 15, comma 3, secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti), sottolineando che solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via pec non risulti possibile o non riporti esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’U.G. che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.
Gli ermellini osservavano che l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica.
In altri termini, ad avviso della Corte, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento, che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di pubblicità di legge, il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.
La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica infatti, secondo il Giudicante, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa; dunque, se la società cancellata non perde la propria capacità processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito, operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
La Corte, in conclusione, specificato che, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi della L.F., art. 15, comma 3, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro, rigettava il ricorso condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
AMMESSA ANCHE PER FATTISPECIE MATURATE PRIMA DEL 31.12.2013
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Ferro | 08.09.2016 | n.17767
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