ISSN 2385-1376
Testo massima
“La querela di falso di un documento può essere proposta se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e non invece quando venga contestato un abusivo riempimento di parte della scheda contrattuale, in difformità da quanto oralmente pattuito“.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Seconda SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3637/2007 promossa da:
TIZIA
CAIO
Contro
SEMPRONIO
MEVIO
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 7/5/13;
rilevato:
? che in relazione alla convenzione prodotta da parte convenuta sub doc. 6 parte attrice ha contestato un abusivo riempimento di parte della scheda contrattuale, in difformità da quanto pattuito oralmente tra le parti (espressamente richiamato in narrativa);
? che la querela di falso è stata proposta anche in relazione ai documenti prodotti da controparte sub doc. 7, 11,15, 16 e 17 (quanto al 17 solo nella narrativa della memoria, a pagina 10, );
ritenuto:
1) che l’abusivo riempimento in difformità dei patti conclusi non possa essere oggetto di querela di falso, come affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “deve essere proposta la querela di falso se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse appunto diverso” (cfr. in particolare Sez. 3, Sentenza n. 25445 del 16/12/2010, in motivazione, ma anche Cass., n. 7975/2000) e “Costituisce principio pacifico (ex plurimis; Cass.,n.16007/2003; Cass., n. 308/2002; Cass., n. 14091/2000) che il riempimento, in tutto o in parte, di foglio firmato in bianco in modo non conforme ai patti non è soggetto al regime della querela di falso, al quale è, invece, soggetto il riempimento non autorizzato dal sottoscrittore. Infatti, la querela di falso costituisce un rimedio diretto ad eliminare la fede privilegiata della quale la scrittura privata con sottoscrizione autenticata e riconosciuta gode, ai sensi dell’art.2702 cod. civ., e cioè la provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta, mentre il riempimento contra pacta della scrittura sottoscritta in bianco concreta non un’ipotesi nella quale possa negarsi la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma un’ipotesi di non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che era stato pattuito di dichiarare” così Cass.,sez. III, n.23501/17/12/04)1;
2) che, secondo quanto evidenziato da Cass., Sez. II, n. 6383 del 26/11/1988 “ai sensi dell’art. 221, secondo comma, cod. proc. civ., l’atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela”);
3) che tale indicazione, prevista a pena di nullità, possa essere omessa soltanto ove la falsità sia ictu oculi rilevabile (cfr in particolare Sez. 2, Sentenza n. 8230 del 11/08/1990) “In tema di querela di falso, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che il secondo comma dell’art.221 cod. proc. civ. richiede a pena di nullità, non è necessaria allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall’esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione.
4) che nel caso specifico parte attrice non abbia indicato in modo specifico, in relazione al doc. 7, (con riguardo al quale non è peraltro possibile evincere se si contesti la falsa sottoscrizione o un abusivo riempimento della durata del rapporto) e in alcun modo, quanto ai restanti documenti, gli elementi indicativi della falsità e che dall’esame della documentazione la stessa falsificazione non possa ritenersi emergente ictu oculi;
5) che in via incidentale – in considerazione della domanda attorea risulti non rilevante la querela di falso avverso i documenti 7, 11, 15, 16, 17;
6) che debba confermarsi la valutazione già resa dal precedente Giudice Istruttore in merito alla inammissibilità dei capitoli di prova orale formulati dalle parti, con ordinanza in data 4/11/2008;
7) che la causa sia matura per la decisione;
pqm
I. rigetta l’istanza di querela di falso con riguardo al doc. prodotto sub doc. 6;
II. dichiara la nullità della proposta querela con riguardo ai doc. 7, 11,15, 16 e 17 ;
III. rigetta l’istanza di revoca della ordinanza istruttoria resa in data 4/11/2008;
IV. fissa per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 11/6/2013 alle ore 9.00 e seguenti.
Si comunichi.
Mantova, 22 maggio 2013
Il giudice
dott. Francesca Arrigoni
1
Cfr. in tal senso Cass., Sez. I, Sentenza n. 13101 del 2008.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 510/2013