Non è configurabile il delitto di cui all’art. 483 c.p. nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all’interno del Comune di residenza in base al DPCM 8.3.2020, in quanto la norma di cui all’art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. in forza del quale le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria (e non già in base ad una atto amministrativo) e “nei casi e nei modi previsti dalla legge” e dunque con provvedimento di natura singolare, essendo invece precluse limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come sarebbe l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini; da questo punto di vista il divieto di ogni spostamento dalla abitazione, salvo in determinati casi consentiti, si risolverebbe non già in una mera limitazione della libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost., ma in una conculcazione – preclusa alla Autorità Amministrativa, financo al Presidente del Consiglio dei Ministri – dell’inviolabile diritto di libertà personale; conseguentemente, disapplicata in parte qua la norma secondaria contrastante con il dettato costituzionale, la falsa rappresentazione delle condizioni di liceità del comportamento comunque consentito risulta priva di rilevanza offensiva, siccome riconducibile alla categoria del “falso inutile”.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Sez. GIP-GUP, Giudice Dario De Luca, n. 54 del 27 gennaio 2021 con la quale ha pronunciato sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto, rigettando la richiesta di decreto penale di condanna formulata dal PM in relazione al reato ex art. 483 CP.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno