La mancanza dell’istanza di integrazione nel termine di cui all’art.289 cpc, ovvero dell’iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’art.307, terzo comma, cpc, per mancata prosecuzione, con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese.
Nella struttura delle opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, 617 e 619 cpc, emergente dalla riforma di cui alla legge n.52 del 2006 nel senso dell’articolazione di una fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e di una dovuta fase di cognizione piena davanti a quello stesso giudice o – per le sole opposizioni ex artt.615 e 619 cpc – davanti a quello competente nel merito, deve ritenersi che il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, tanto se in senso negativo, quanto in senso positivo riguardo alla chiesta tutela sommaria e nel contempo fissa il termine per l’introduzione del giudizio di merito o – nelle sole opposizioni ex artt.615 e 619 cpc – quello per la riassunzione davanti al giudice competente, debba provvedere sulle spese della fase sommaria. La relativa statuizione è ridiscutibile nell’ambito del giudizio di merito.
“Qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela emesso a chiusura della fase sommaria delle opposizioni di cui all’art. 615 cpc, comma 2, artt. 617 e 619 cpc, ometta di fissate il termine per l’introduzione del giudizio di merito (o – nelle opposizioni ex artt. 615 e 619) per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata, tanto se vi sia provvedimento sulle spese quanto se manchi, può alternativamente o chiedere al giudice dell’esecuzione la fissazione del termine con istanza ai sensi dell’art.289 cpc nel termine perentorio previsto da detta norma o introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine, restando esclusa comunque l’esperibilità contro l’irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7”.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 615 CPC FORMA DELL’OPPOSIZIONE (OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE)
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e’ ancora iniziata, si puo’ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27.
Quando e’ iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita’ dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
ART. 617 CPC FORMA DELL’OPPOSIZIONE (OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
Le opposizioni relative alla regolarita’ formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
ART. 618 CPC PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da’, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All’udienza da’ con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all’istruzione della causa, che e’ poi decisa dal collegio con sentenza non impugnabile.
Sono altresi’ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.
ART. 619 CPC FORMA DELL’OPPOSIZIONE
Il terzo che pretende avere la proprieta’ o altro diritto reale sui beni pignorati puo’ proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all’udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando e’ competente l’ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all’opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all’ufficio giudiziario competente per valore.
IL CASO
L’ESATTORIA ha avviato procedura esecutiva nei confronti del debitore ROSA conclusasi con l’aggiudicazione del bene da parte di ROSSO e VERDE.
Tuttavia, il Giudice dell’Esecuzione ha disposto la sospensione – ai sensi dell’art. 586 cpc – della vendita esattoriale proposta nei confronti del debitore ROSA ed ha ordinato la restituzione agli aggiudicatari ROSSO e VERDE delle somme versate in pagamento del prezzo.
Avverso la suddetta ordinanza l’ESATTORIA ha proposto reclamo ex art.669 terdecies cpc, sul presupposto che alle vendite disposte nell’esecuzione esattoriale non si applicherebbe l’art. 586 cpc. Il procedimento si è concluso con ordinanza che ne ha dichiarato l’inammissibilità.
L’ESATTORIA ha, quindi, proposto ricorso straordinario per cassazione.
LA DECISIONE
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché proposto avverso l’ordinanza emessa a definizione del reclamo ex art.669 terdecies cpc, che non può essere considerata sentenza ai sensi dell’art. 111 comma 7 della Costituzione.
La sentenza è particolarmente interessante in quanto la Corte procede ad un ampio excursus in ordine all’impugnazione delle ordinanze emesse dal Giudice dell’Esecuzione in via sommaria ai sensi dell’art. 618 secondo comma cpc con o senza governo delle spese e/o in caso di omissione del termine per la formalizzazione del giudizio di merito.
La prima parte della sentenza si sofferma sull’inammissibilità del reclamo ex art.669 terdecies cpc proposto avverso l’ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 586 cpc.
Nella fattispecie in esame infatti l’ESATTORIA ha erroneamente postulato l’applicazione del rimedio di cui all’art.624 cpc, comma 2 alla sospensione del processo esecutivo disposta dal Giudice dell’Esecuzione sotto la specie del provvedimento di cui all’art.586 cpc, ritenendo che i due provvedimenti fossero omologabili, per cui ha proposto ricorso ex art. 669 terdecies cpc.
In realtà il provvedimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione nella fattispecie all’esame della Corte avrebbe dovuto essere impugnato ai sensi dell’art. 617 cpc ovvero attraverso l’opposizione agli atti esecutivi.
Solo nell’ambito di tale opposizione, il proponente avrebbe potuto sollecitare, alla stregua dell’art.618, comma 2, l’adozione di un provvedimento di revoca della sospensione e di ripresa della esecuzione ed, in caso di rigetto, proporre il reclamo ai sensi dell’art.669 terdecies, in forza del richiamo, da parte dell’art.624 cpc, comma 4, al comma 2, della stessa norma.
Giammai, tuttavia, il provvedimento emesso in sede di reclamo avrebbe potuto essere oggetto di ricorso straordinario ai sensi dell’art.111 Cost., comma 7, perché sempre discutibile nell’ambito del giudizio di merito eventualmente introdotto.
Sul punto la Cassazione si è nel corso del tempo espressa più volte (Cass. (ord.) n.11243 del 2010; nonchè: Cass. (ord.) n.22488 del 2009; (ord.) n.22486 del 2009, (ord.) n.17266 del 2009).
La seconda parte della sentenza affronta, invece, l’ulteriore problematica relativa alla qualifica del provvedimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione di chiusura della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi/opposizione ex art. 615 cpc/opposizione ex art. 619 cpc senza la concessione del termine per l’inizio del giudizio di merito ai fini della trattazione con la cognizione piena così come disposto dall’art. 618 comma 2 cpc anchè disponga sul governo delle spese.
Ebbene la Corte ritiene che tale provvedimento NON è idoneo ad acquisire la natura di sentenza in senso sostanziale agli effetti del rimedio del ricorso straordinario e ciò nè sull’azione di opposizione agli atti nè sulla stessa statuizione sulle spese.
In particolare, la Corte chiarisce che il provvedimento di irrituale chiusura della fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi HA NATURA DECISORIA ma NON HA CARATTERE DEFINITIVO, in quanto può essere rimesso in discussione così che la posizione di diritto della parte coinvolta non sia irrimediabilmente pregiudicata.
L’esclusione di tale definitività sussiste sia se il provvedimento abbia chiuso il procedimento senza liquidare le spese, sia se, oltre a chiuderlo, abbia provveduto su di esse, ponendole a carico della parte opponente o compensandole.
La presenza del provvedimento sulle spese non determina alcun mutamento della natura del provvedimento ai fini dell’acquisizione da parte di esso della sostanza della sentenza agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7.
La ragione che esclude nell’uno come nell’altro caso tale sostanza è che il provvedimento è emesso a seguito di uno svolgimento dell’azione secondo le forme della sommarietà che, nella logica normativa sottesa alla struttura bifasica del procedimento, non è diretto a portar ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto, ma solo ad una decisione del tutto provvisoria e destinata ad essere ridiscussa nella fase a cognizione piena con l’introduzione del giudizio di merito.
Tale sostanza NON è esclusa, secondo la Corte, dalla mancata fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito con o senza condanna alle spese, in quanto la chiusura seppur irrituale resta provvisoria e non definitiva, perché emessa all’esito della cognizione sommaria.
Tale illegittimità è rimediabile nei modi indicati dalla giurisprudenza evocata nella relazione e da quella similare affermatasi con riguardo all’opposizione all’esecuzione (ex multis, Cass. (ord.) nn. 6930 del 2008, 22486 e 22488 del 2009), con la precisazione che il rimedio (integrazione del provvedimento ovvero autonoma iniziativa della parte di iscrizione a ruolo (o riassunzione) – dev’essere esperito sempre entro il termine di cui all’art.289 cpc, a pena di estinzione del processo.
Il rimedio contro detta omissione è, dunque, alternativamente, la richiesta a quel giudice di fissare il termine ai sensi dell’art.289 cpc, o la diretta introduzione del giudizio di merito davanti a lui (o davanti al giudice ritenuto competente nel merito per le opposizioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 619 cpc).
Tale rimedio non è in alcun modo ostacolato dall’esistenza del provvedimento sulle spese, perchè esso rientrava nella potestas del giudice dell’esecuzione nella fase sommaria.
L’esistenza del rimedio esclude a fortiori anche in tal caso l’esperibilità del rimedio del ricorso straordinario ai sensi dell’art.111 Cost., comma 7, perché, se si è in presenza di un provvedimento decisorio su diritti, non si è in presenza di un provvedimento definitivo, sicché difetta una delle due condizioni necessarie di esperibilità del detto ricorso contro provvedimenti non aventi veste formale di sentenza.
Nella terza parte della sentenza la Corte affronta il problema della condanna alle spese emessa dal giudice dell’esecuzione che nega i provvedimento di cui all’art. 618 cpc comma 2.
La Corte ritiene che il giudice che esaurisce la fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi negando i provvedimenti cui allude l’art.618 cpc, comma 2, deve provvedere sulle spese.
Tale principio si ricaverebbe dall’art.669 quaterdecies cpc, dall’art.669 septies cpc e dalla attitudine del provvedimento di definizione della fase sommaria ad acquisire il valore di provvedimento definitivo sul processo, qualora – in presenza di rituale rispetto delle forme da parte del giudice, con la concessione del termine – non venga introdotto nel termine concesso il giudizio di merito.
Viceversa: ritenere diversamente imporrebbe alla parte che si sia vista dare ragione in fase sommaria di iniziare il giudizio di merito solo per ottenere il riconoscimento delle spese.
Alla luce di tali principi, la Corte ha statuito che il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, il quale all’esito della fase sommaria ritenga di non adottare i provvedimenti previsti dall’art.618 cpc, comma 2, ivi compresa la sospensione del processo esecutivo, deve con il relativo provvedimento negativo e di definizione della fase sommaria, nonchè di fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, provvedere sulle spese del procedimento.
La statuizione sulle spese
(ferma la possibilità che sia ridiscussa per effetto di reclamo contro il provvedimento negativo, da ritenersi esperibile ai sensi dell’art. 624 cpc, comma 2, e fermo che la conferma da parte del giudice del reclamo sarà soggetta alla stessa ridiscussione), nel caso di introduzione di giudizio di merito, sarà ridiscutibile nell’ambito della cognizione piena sull’opposizione.
In mancanza dell’introduzione del giudizio di merito e nel caso che il provvedimento negativo sia stato emesso in sede di eventuale reclamo, la statuizione non potrà essere messa in discussione nell’an
, cioè nella valutazione relativa alla soccombenza sull’azione o alla esistenza di eventuali ragioni di compensazione, se il giudice con il provvedimento abbia compensato le spese, perchè le valutazioni che dovrebbero compiersi per procedere al relativo riesame implicherebbero l’esame della fondatezza o meno dell’opposizione e, quindi, si sarebbero dovute provocare introducendo il giudizio di merito.
Del pari, ritiene la Corte che il rimedio esperibile della parte che voglia impugnare il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 618 comma 2 cpc relativamente alla liquidazione delle spese è l’introduzione del giudizio di merito, in quanto l’opposizione è regolamentata come procedimento bifasico, sia pure ad iniziativa della parte, cui compete, dopo la fase sommaria, iniziare il giudizio di merito.
Le due fasi, nonostante che la prosecuzione non avvenga automaticamente sono fasi di uno steso procedimento, espressione della stessa tutela giurisdizionale, nella prima fase realizzata con cognizione sommaria e nella seconda con cognizione piena.
Conseguentemente: l’azione introdotta a seguito dell’integrazione del provvedimento ovvero dell’iscrizione a ruolo d’iniziativa della parte, sarà diretta, previo rilievo che non si intende discutere del merito dell’azione, nemmeno ai fini della distribuzione della soccombenza, a provocare solo una discussione sul quantum delle spese, cioè sulla loro eccessività o sulla loro esiguità.
Ne deriva che solo con il giudizio di merito a questi fini è possibile la discussione.
Altrimenti il titolo esecutivo sulle spese si consoliderà nei termini di cui al provvedimento emesso a chiusura della fase sommaria, non integrato e seguito dall’inizio del giudizio a cognizione piena e nemmeno dall’iniziativa della parte – sempre nel termine di cui all’art. 289 cpc – di iscrizione.
La Corte ha ritenuto applicabile tale soluzione anche ai provvedimenti negativi della sospensione dell’esecuzione forzata emessi dal giudice investito della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione già iniziata, di cui all’art. 615 cpc, comma 2, e art.619 cpc, (quando, naturalmente, il giudice investito di quest’ultimo debba provvedere in mancanza dell’accordo delle parti, di cui al primo inciso del terzo comma della norma).
Tali soluzioni valgono, inoltre, anche allorquando il giudice dell’esecuzione investito dell’opposizione di cui all’art.615 cpc, comma 2, o art. 619 cpc, neghi la sospensione dell’esecuzione e ravvisi la competenza sul merito di altro giudice, davanti al quale rimetta le parti assegnando termine perentorio per la riassunzione della causa.
Ed ancora: tale soluzione va anche applicata nei procedimenti di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc, comma 2, artt. 617 e 619 cpc, anche quando, nell’ambito di essa, il Giudice dia un provvedimento positivo, cioè nella prima e nella terza la sospensione dell’esecuzione (anche parziale: nel qual caso si sarà in presenza di un provvedimento in parte positivo ed in parte negativo), nella seconda i provvedimenti indilazionabili sul corso del processo esecutivo o la sospensione.
La Corte chiarisce, infatti, che a tale tipo di provvedimento va certamente apparentato il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, che è parzialmente anticipatorio, in quanto, se non si risolve nell’eliminazione della situazione determinata dall’esecuzione illegittima e, quindi, in una anticipazione piena di tutela, si risolve, tuttavia, in una anticipazione parziale, perchè il blocco dell’esecuzione concreta una negazione dell’ulteriore possibilità che la pretesa esecutiva continui a spiegare i suoi effetti, ovvero anticipazione parziale della tutela conseguibile all’esito della cognizione piena, perchè, quanto l’esecuzione non fosse sospesa, la sentenza che all’esito della cognizione piena accertasse la mancanza della pretesa esecutiva, avrebbe l’effetto di eliminare naturalmente anche le conseguenze dell’esecuzione frattanto svoltasi.
Ed ancora: tale soluzione va anche applicata in caso di provvedimenti sulla fase sommaria, negativi o positivi, da parte del giudice del reclamo di cui all’art. 624 cpc, comma 2. p.9.
Alla luce delle motivazioni sopra indicate la Corte ha emesso i seguenti principi:
“Nella struttura delle opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’art.615 cpc, comma 2, artt.617 e 619 cpc, emergente dalla riforma di cui alla L. n.52 del 2006, nel senso dell’articolazione di una fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e di una dovuta fase a cognizione piena davanti a quello stesso giudice o – per le sole opposizioni ex artt. 615 e 619 cpc – davanti a quello competente nel merito, deve ritenersi che il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sè, tanto se in senso negativo, quanto se in senso positivo riguardo alla chiesta tutela sommaria (cioè, rispettivamente: a) con rigetto dell’istanza di sospensione nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 e rigetto della sospensione o dell’adozione dei provvedimenti indilazionabili nell’esecuzione ai sensi dell’art.618 cpc; b) con accoglimento dell’istanza di sospensione o – nell’opposizione agli atti – della richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’art. 618 cpc, comma 2) e nel contempo fissa il termine per l’introduzione del giudizio di merito o – nelle sole opposizioni ex artt. 615 e 619 cpc – quello per la riassunzione davanti al giudice competente, debba provvedere sulle spese della fase sommaria. La relativa statuizione è ridiscutibile nell’ambito del giudizio di merito”.
“Qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela emesso a chiusura della fase sommaria delle opposizioni di cui all’art.615 cpc, comma 2, artt. 617 e 619 cpc, ometta di fissate il termine per l’introduzione del giudizio di merito (o – nelle opposizioni ex artt. 615 e 619) per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata, tanto se vi sia provvedimento sulle spese quanto se manchi, può alternativamente o chiedere al giudice dell’esecuzione la fissazione del termine con istanza ai sensi dell’art.289 cpc nel termine perentorio previsto da detta norma o introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine, restando esclusa comunque l’esperibilità contro l’irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7”.
“La mancanza dell’istanza di integrazione nel termine di cui all’art. 289 cpc, ovvero dell’iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 cpc, comma 3, per mancata prosecuzione, con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese”.
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