ISSN 2385-1376
Testo massima
Notifiche telematiche: la notificazione a mezzo fax è un idoneo mezzo di trasmissione e la ricevuta con il buon esito comporta una presunzione di avvenuta comunicazione e comporta l’onere a carico del notificato di provare la mancata ricezione.
La Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n.8013 del 02.04.2013, ha statuito il principio fondamentale secondo il quale la notifica a mezzo fax dell’ordinanza di sospensione del processo ex art.295 cpc è valida quando risulta provato che il rapporto di trasmissione del fax al difensore sia andato a buon fine.
Nel caso di specie, nel corso di un regolamento necessario di competenza è emersa la tardività del procedimento oltre il termine di cui all’art.47 cpc atteso che il provvedimento era stato comunicato a mezzo fax alle tre distinte utente del difensore, come comprovato dal rapporto di trasmissione con esito positivo con la dicitura sintentica (OK).
Ebbene, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto fuori termine ritenendo valida la comunicazione telematica, stabilendo che una volta dimostrato che la spedizione a mezzo fax del biglietto di cancelleria è andata a buon fine e che pertanto il fax è stato consegnato al destinatario, a quest’ultimo spetterà unicamente l’onere di confutare l’avvenuta ricezione, non potendo essere messa in discussione l’idoneità del mezzo utilizzato per la comunicazione.
Ritenuto che, come già affermato da questa Corte in una recente pronunzia (Sez.1 n. 5168/12), la comunicazione a mezzo fax rientra, a norma dell’art. 136 ultimo comma cod.proc.civ., tra le modalità di possibile comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria, peraltro non condizionata dalla impossibilità di procedere alla consegna diretta o alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.
Spetta al notificato quindi l’onere di confutare l’avvenuta ricezione.
Come può il destinatario provare di non aver ricevuto un fax di fronte ad una ricevuta con il buon esito?
SEMPLICE! Per gli studi professionali sarà sufficiente dotarsi di un sistema di registrazione dei singoli fax che li trasformano in file grafici in modo da precostituirsi la prova della mancata ricezione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 199/2012