In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Frasca, con la sentenza n. 22346 del 26 settembre 2017.
La vicenda traeva origine dal ricorso per Cassazione proposto dal debitore principale avverso la sentenza della Corte d’Appello che, qualificando la garanzia prestata come garanzia a prima richiesta della polizza, avrebbe del tutto erroneamente affermato che il termine di decadenza, di cui all’art. 1957 c.c., si sarebbe dovuto ritenere osservato mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento anzichè mediante l’esercizio di un’azione giudiziale.
Secondo la ricorrente, viceversa, il richiamo dei contraenti alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 2 si sarebbe dovuto intendere come effettivo e, dunque, la richiesta informale di pagamento avanzata dal creditore verso il garante non avrebbe potuto assolvere all’onere di cui a detta norma.
Gli Ermellini, con la decisione in esame, hanno affermato che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e nel contempo si prevede l’applicazione dell’art. 1957 c.c., il criterio di esegesi di cui all’art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti.
Ne deriva che il termine di decadenza può intendersi osservato con una mera richiesta stragiudiziale, non occorrendo l’inizio dell’azione giurisdizionale.
Diversamente opinando, infatti, vi sarebbe una palese contraddizione tra la volontà contrattuale di imporre al garante l’adempimento dell’obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni e il ritenere che tale richiesta debba esprimersi necessariamente con l’azione giudiziaria.
Inoltre, soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo all’art. 1957 c.c. inteso non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell’azione, potrebbe giustificare, previa valutazione caso per caso, la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l’impedimento della stessa esiga l’azione in sede giurisdizionale.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha ritenuto la censura priva di fondamento, pur cassando la sentenza impugnata senza rinvio in relazione alla statuizione relativa alla decorrenza degli accessori sulle somme previste.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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