L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
È lecita la garanzia del pagamento dovuto dal debitore principale al di fuori di ogni rapporto di accessorietà.
Né possono essere applicate ai contratti autonomi di garanzia, ed alle polizze fideiussorie che ne costituiscono una specie, le regole che disciplinano il diverso istituto della fideiussione fondato sulla accessorietà, quale l’obbligo di informazione periodica ai garanti in ordine alla situazione dei conti e ai rapporti con l’utilizzatore.
Con l’assunzione di garanzia personale autonoma il garante assume su di sé l’obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale; ciò proprio in considerazione della sostanziale estraneità del medesimo rispetto al rapporto fondamentale.
Tale obbligo nasce da una semplice richiesta del creditore e oggetto della garanzia non è tanto l’adempimento e l’esecuzione della prestazione quanto l’assunzione di una obbligazione indennitaria giacché il garante assume su di sé i rischi derivanti dall’inadempimento, colpevole o incolpevole che sia, del debitore principale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Caltanissetta, Giudice Marcello Testaquatra con la sentenza n. 535 del 19 luglio 2022.
Nel caso di specie accadeva che i fideiussori di una società debitrice proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della banca creditrice.
Preliminarmente, gli opponenti chiedevano la sospensione della concessa esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed eccepivano l’intervenuta prescrizione dell’azione esercitata e la decadenza del relativo diritto.
Nel merito, deducevano la mancanza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto e contestavano la validità dei rapporti di mutuo e delle fideiussioni azionate dai creditori; più specificamente esponevano che non erano stati provati l’esistenza del credito ed il suo ammontare.
Eccepivano, inoltre, la nullità e/o inefficacia dei contratti di fideiussione in forza dei quali era stato chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto per diversi ordini di motivi.
Si costituiva la banca cedente e successivamente la società cessionaria che deduceva che le fideiussioni fossero “a prima richiesta” e che la documentazione a fondamento dell’decreto ingiuntivo fosse stata prodotta in sede monitoria.
Il Giudice, esaminate le istanze delle parti, ritenuti infondati i motivi posti alla base dell’opposizione, rigettava la domanda e confermava il decreto ingiuntivo condannando gli opponenti alle spese e competenze.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: il pagamento “a prima richiesta” è sufficiente per qualificare un contratto autonomo
Non rileva la mancanza dell’ulteriore specificazione “senza eccezioni”
Sentenza | Tribunale di Lucca, Giudice Tommaso Del Giudice | 09.10.2020 | n.1373
La pattuizione di siffatta clausola è incompatibile con l’accessorietà che caratterizza la fideiussione
Ordinanza | Tribunale Di Nola, Dott.Ssa Caterina Costabile | 18.04.2017
FIDEIUSSIONE – ABI: la clausola di pagamento “a prima richiesta” non viola la disciplina antitrust
Deve essere dimostrata l’essenzialità delle medesime ex art. 1419 c.c., con consequenziale invalidità dell’intera garanzia
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 28.11.2020 | n.1708
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