In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione.
Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio” (Cass. 22346/2017), tanto più che “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass. 13078/2008).
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Tirelli-Rel.Vella, con l’ordinanza n. 31509 del 3 novembre 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL TERMINE DI DECADENZA È INTERROTTO SENZA LA NECESSITÀ DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Cassano Cicuto – Rel. Favarolo | 14.06.2023 | n.4965
FIDEIUSSIONI ABI: LA DECLARATORIA DI NULLITÀ NON COMPORTA LA DECADENZA EX ART. 1957
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE SEMESTRALE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE E TEMPESTIVAMENTE ECCEPITO
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Giudice Davide Ciutto | 27.02.2023 | n.414
NON È NECESSARIA L’AZIONE GIUDIZIALE DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Aragno | 24.01.2023 | n.220
È ONERE DELLA PARTE INTERESSATA PROVARE L’ESTENSIONE DELLA INVALIDITÀ NONCHÈ IL PERDURARE DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Giuliana Guardo | 24.05.2023 | n.341
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