Nelle fideiussioni a prima richiesta, l’osservanza dell’onere di cui all’art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore alla debitrice principale ed ai suoi garanti, prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria.
Deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma dall’art. 1363 c.c., atteso che, diversamente interpretato comporterebbe una contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio”.
La presentazione di una tempestiva domanda di ammissione al passivo alla procedura concorsuale impedisce la decadenza ex art. 1957 c.c. a favore del fideiussore.
Va rigettata l’eccezione di prescrizione del credito, il quale è interrotto, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, dal deposito del ricorso per insinuazione al passivo e rimane sospeso, ai sensi degli art. 2945, 2° comma, e 1310, 1° comma, cod. civ., per l’intera durata.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Monza, Giudice Cinzia Fallo, con la sentenza n. 2193 del 06 settembre 2024.
Accadeva che un creditore inviava la lettera di revoca degli affidamenti alla società debitrice e al fideiussore.
Successivamente, il creditore presentava tempestiva domanda di ammissione al passivo, ottenendo poi il decreto ingiuntivo in danno del fideiussore con il quale chiedeva il pagamento di euro 79.805,72, dovuti per esposizione debitoria residua di due finanziamenti chirografari sottoscritti dalla società, dovuti dalla data della chiusura del fallimento fino all’effettivo soddisfo.
Avverso tale provvedimento, il garante presentava opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo di dichiararsi la nullità parziale della fideiussione la decadenza art. 1957 cc per mancato avvio delle azioni giudiziarie nonché eccepiva la prescrizione del credito.
La nullità della clausola di deroga, pertanto, sarebbe idonea a far estinguere integralmente la fideiussione ogni qual volta il creditore non abbia tempestivamente avviato le iniziative utili per il recupero del credito, con conseguente liberazione dei fideiussori stante il mancato ossequio del creditore agli oneri imposti dalla norma.
Nella specie, con raccomandata, la Banca aveva comunicato alla Società debitrice ed al fideiussore la revoca di tutti gli affidamenti concessi ed aveva formalmente costituito in mora la debitrice ed il garante, intimando loro il pagamento.
Ciò aveva comportato che, essendo “scadute” le obbligazioni garantite, il creditore avrebbe dovuto proporre, ai sensi del predetto art. 1957 cod. civ., entro sei mesi “le sue istanze contro il debitore” e coltivare tali iniziative “con diligenza”.
Anche la Suprema Corte si è espressa a riguardo, con la pronuncia n. 22346/2017, affermando che, nelle fideiussioni a prima richiesta, l’osservanza dell’onere di cui all’art. 1957 cod. civ. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria, e che, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, “l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. -esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della nonna, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio“. La Suprema Corte ha invero argomentato che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l’adempimento dell’obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l’azione giudiziaria.
Nel caso in esame, la società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza in data 16 aprile 2010.
Considerate le tempistiche necessitate della procedura concorsuale, il creditore aveva tempestivamente depositato il ricorso per insinuazione nello stato passivo.
Dovendosi considerare, dunque, l’iniziativa stragiudiziale quale termine d’inizio per il recupero del credito, il Giudice ha affermato che l’istanza contro la debitrice era stata tempestivamente intrapresa e diligentemente proseguita dalla Banca creditrice.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta dal fideiussore, con condanna a rimborsare all’opposta le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL RINVIO ALL’ART. 1957 C.C. È RELATIVO SOLTANTO AL TERMINE INDICATO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Frasca | 26.09.2017 | n.22346
NON È NECESSARIA L’AZIONE GIUDIZIALE DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Aragno | 24.01.2023 | n.220
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
FIDEIUSSIONI OMNIBUS – ANTITRUST: LO IATO TEMPORALE RENDE LEGITTIMA LA DEROGA DEL 1957 CC
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
OCCORRE UNA PROSSIMITÀ TEMPORALE DELLA PATTUIZIONE SUCCESSIVA AD ACCERTAMENTO ESISTENZA INTESA ANTICONCORRENZIALE.
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice dott. Giovanni Nappi | 22.11.2022 | n.417
IL MOMENTO DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO È IRRILEVANTE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa Busato Alessia | 21.02.2022 | n.413
FIDEIUSSIONI-MUTUO: I LIMITI ALLA DEROGA ALL’ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 1957 C.C.
IL DEBITORE VA ESCUSSO NEI SEI MESI DALLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Positano | 26.05.2020 | n.9862
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