Quando in sede di legittimità impugnando una sentenza d’appello, si invoca la nullità delle fideiussioni prestate a favore della banca sull’assunto che esse avessero contenuto conforme alle norme bancarie uniforme redatte dall’ABI e censurate dalla Banca D’Italia perchè frutto di interesse anticoncorrenziali vietate ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, argomentando che la nullità sia rilevabile d’ufficio, è necessario portare alla conoscenza della Cassazione le fideiussioni asseritamente nulle, non essendo sufficiente la generica indicazione nel ricorso.
In tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Scoditti – Rel. Gorgoni, con la sentenza n. 10635 del 28 luglio 2020.
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