Provvedimento segnalato dall’Avv. Ruggero Petrelli del Foro di Genova
L’onere probatorio incombente sulla fideiussore, parte attrice ex art. 2697, comma 1 c.c. non può essere soddisfatto con la sola produzione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 che esplica una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell’intesa illecita “a monte” per contrasto all’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell’effetto anticoncorrenziale così determinato, soltanto avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell’arco temporale oggetto dell’istruttoria decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Pres-Rel. Nicola Graziano, con la sentenza n. 5093 del 17 maggio 2023.
Tre fideiussori per una garanzia rilasciata nell’anno 2013 agivano innanzi la specializzata in materia di impresa per ottenere la declaratoria di nullità assoluta delle garanzie fideiussorie imposte e fatte sottoscrivere su moduli prestampati dalla Banca sotto pena della chiusura di ogni rapporto di credito con le società della famiglia per violazione del combina-to disposto degli artt. 2 co., 2 lett. a) della legge antitrust n. 287 del 1990, art. 1418 e 1419, 1 co., c.c..
Le fideiussioni impugnate, secondo la prospettazione attorea, erano state costituite mediante l’utilizzo di un modulo di contratto ex art. 1342 c.c. corrispondente allo schema negoziale predisposto dall’ABI, contenente la clausola c.d. di riviviscenza (art. 2); la clausola di preventiva rinuncia alla facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. (art. 6); la clausola c.d. di sopravvivenza (art. 4, ultimo periodo) e le predette clausole, così come recate nel modello ABI, erano state oggetto del provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca di Italia (all’epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), la quale, fin da quella data, ne ebbe a proibire l’utilizzo, in quanto violative, se applicate in modo uniforme, dell’art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 con conseguente nullità delle fideiussioni per violazione del diritto di libertà contrattuale nella scelta tra i prodotti bancari disponibili sul mercato, a causa dell’imposizione di condizioni contrattuali idonee a falsare, in maniera consistente, il gioco della concorrenza.
Si costituiva la Banca che resisteva alla domanda, chiedendo il rigetto delle domande avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, l’accertamento della nullità parziale dei contratti di garanzia, limitatamente agli artt. 2, 4 delle condizioni generali di contratto impugnate, ovvero in via di ulteriore subordine, limitatamente agli artt. 2, 4, 6 delle condizioni generali di contratto, ferma la validità delle fideiussioni nel resto.
Il Tribunale ha osservato che l’invalidità derivata, per collegamento funzionale e non negoziale con l’intesa illecita “a monte”, delle fideiussioni omnibus stipulate al di fuori del suindicato perimetro temporale non può ritenersi provata mediante l’esclusiva allegazione del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia n. 55 del 2005, la cui efficacia probatoria vale per i contratti intervenuti nel suindicato intervallo temporale, in cui è stata effettuata l’indagine esitata nell’affermazione della sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Per tale ragione è stato rilevato che i fideiussori non avrebbero potuto avvalersi dell’istruttoria della Banca d’Italia atteso che dovevano provare l’esistenza sia di un’intesa anticoncorrenziale intorno all’anno 2013, anno di sottoscrizione della garanzia.
La domanda, pertanto, è stata rigettata con la condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL RICHIAMO AL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 NON È SUFFICIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Michele De Palma | 04.10.2022
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
FIDEIUSSIONI OMNIBUS – ANTITRUST: LO IATO TEMPORALE RENDE LEGITTIMA LA DEROGA DEL 1957 CC
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: IL GARANTE HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DELL’INTESA RESTRITTIVA
NON È SUFFICIENTE LA GENERICA CONTESTAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA GARANZIA PER CONTRARIETÀ ALLA NORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice dott. Nicola La Mantia | 22.02.2022 | n.854
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
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