In tema di fideiussione omnibus “schema ABI” e potenziale violazione della normativa Antitrust, l’esistenza di un’intesa “a monte” restrittiva della concorrenza si pone come elemento costitutivo di un abusivo esercizio del potere di autonomia negoziale “a valle” da parte degli istituti bancari nei rapporti con la clientela, configurandosi in tal modo come violazione di una regola di condotta (la buona fede nell’esercizio dell’autonomia negoziale) da cui non può derivare una patologia del negozio ma esclusivamente l’azionabilità del rimedio risarcitorio (al fine di ristorare il danno eventualmente derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che non sarebbero state accettate dal cliente in assenza della collusione “a monte” tra gli operatori del settore). Deve pertanto escludersi la configurabilità di una nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990, sub specie di nullità c.d. virtuale da violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, cc.
Nessun dubbio vi è, in ogni caso, circa l’impossibilità di ritenere che l’art 2 citato, nel prevedere la nullità delle intese, possa ricomprendere (come ipotesi di nullità c.d. testuale ex art. 1418, comma 3, c.c.) anche i contratti stipulati “a valle”, dovendosi la norma riferire esclusivamente alle intese anticoncorrenziali “a monte” (in quanto la disciplina di cui alla Legge del 1990 è finalizzata essenzialmente alla disciplina dei rapporti tra imprenditori).
Non potrebbe inoltre configurarsi una nullità del contratto per illiceità della causa a norma degli articoli 1418, comma 2, e 1343 cc in quanto la circostanza che la fideiussione sia “concretizzazione a valle” di una intesa anticoncorrenziale è un profilo che non permea la funzione pratica del contratto, la quale va riferita complessivamente alla manifestazione di volontà negoziale di entrambe le parti e va analizzata con riferimento alla concreta conformazione degli interessi soggettivi come confluiti e sintetizzati nell’accordo. Diversamente, la circostanza che la fideiussione recepisca il contenuto di un’intesa anticoncorrenziale rileva “unilateralmente” solo nella prospettiva della banca beneficiaria e non può assurgere pertanto ad elemento causalmente rilevante.
Né potrebbe configurarsi una nullità della fideiussione derivante dalla nullità dell’intesa anticoncorrenziale sulla base del principio simul stabunt simul cadent, qualificando i rapporti tra tali due atti alla stregua di un collegamento negoziale.
Il collegamento tra negozi, infatti, è un fenomeno la cui analisi attiene al profilo causale del negozio (e del contratto) in quanto consente di illuminare la funzione che le parti hanno obiettivamente attribuito ad un atto negoziale che sia incluso nel contesto di una più complessa attività (anch’essa negoziale) posta in essere (anche, eventualmente, da una sola delle parti nei rapporti con terzi). L’attinenza del collegamento negoziale al requisito causale richiede pertanto che il profilo relativo all’inserimento del negozio nell’ambito di una complessiva attività giuridica sia idoneo a permearne la funzione pratica.
Orbene, non può attribuirsi rilevanza causale alla coincidenza tra una parte del contenuto della fideiussione (le clausole che ricalcano il “modulo” ABI) e l’intesa anticoncorrenziale “a monte” atteso che la stessa è idonea a caratterizzare esclusivamente (ed eventualmente) l’interesse di una delle parti e non la funzione pratica attribuita obiettivamente dalle parti al contratto (che rimane quella di concessione di una garanzia da parte del fideiussore in favore dell’istituto bancario).
In altre parole, si è in presenza di una mera “connessione” oggettiva tra la fideiussione e l’intesa anticoncorrenziale, che si sostanzia nel solo dato costituito dalla coincidenza tra alcune delle clausole dedotte nel contratto ed il contenuto dell’intesa, priva di rilevanza sotto il profilo causale e pertanto non idonea a fondare un collegamento negoziale (e con esso l’operatività del principio simul stabunt simul cadent).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Lorenzo Maria Lico, con sentenza n. 414 del 28 aprile 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ANTITRUST: VA DIMOSTRATO CHE SIANO FRUTTO DI UNA INTESA ANTICONCORRENZIALE SPECIFICA
IL PROVVEDIMENTO 55/05 DI BANCA D’ITALIA E LA PRESENZA DELLE CLAUSOLE CENSURATE NON È SUFFICIENTE A FAR RITENERE RAGGIUNTA TALE PROVA
Sentenza | Tribunale di Pordenone | 12.01.2021 | n.28
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: LA POSSIBILE NULLITÀ NON È RILEVABILE D’UFFICIO
LA QUESTIONE NON PUÒ ESSERE INTRODOTTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Corte di Appello Venezia, Pres. Cicognani Rel. Napoli | 17.02.2021 | n.402
FIDEIUSSIONE – SCHEMA ABI: NON È SUFFICIENTE ALLEGARE LA NULLITÀ DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
IL GARANTE DEVE PROVARE LA COINCIDENZA DELLE CONDIZIONI COL TESTO DELLO SCHEMA CONTRATTUALE, OGGETTO DELL’INTESA RESTRITTIVA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Paolo Goggi | 26.04.2021
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