In tema di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, si osserva che i provvedimenti delle autorità indipendenti di garanzia costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati, che possono essere richiamati dalla parte interessata anche in altri giudizi. In particolare, tale prova opera con riferimento specifico agli accertamenti svolti e relativamente alla loro epoca.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani nella sentenza n. 7204 del 09.09.2021.
Nel caso di specie, i fideiussori facevano valere la nullità delle clausole inserite nella fideiussione omnibus da essi stipulata, perché ritenute contrarie alla normativa antitrust.
In particolare, veniva invocato il provvedimento della Banca d’Italia emesso nel maggio 2005 ed èbasato su una indagine a campione svolta nel settembre 2004: come noto il provvedimento di Banca d’Italia ha invitato l’ABI a stralciare dallo schema proposto le clausole 2, 6 e 8, perché esse “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. Si tratta delle clausole di sopravvivenza e della deroga all’art. 1957 c.c.
Tuttavia, non si può ritenere che tale provvedimento di Banca d’Italia costituisca prova privilegiata del fatto che ad oltre 3 anni di distanza dalla sua adozione sussistesse ancora una applicazione uniforme da parte delle banche di modelli contrattuali contenenti le tre clausole citate.
In altri termini, la garanzia omnibus azionata nella fattispecie esaminanda è stata rilasciata nel novembre 2008 e non può costituire prova di un utilizzo generalizzato e uniforme dello stesso testo un accertamento risalente al settembre 2004
Per tali ragioni, le clausole siano presenti nella garanzia rilasciata dagli ingiunti dimostra solo che l’istituto di credito non aveva ancora dato seguito al provvedimento di Banca d’Italia, ma nulla prova circa la condotta delle altre banche e soprattutto in ordine alla esistenza di un’applicazione uniforme di quello schema, la cui prova sarebbe necessaria ai fini della eccepita nullità.
Pertanto, in mancanza della prova di una applicazione uniforme nel novembre 2008 da parte delle banche di un modello di fideiussione omnibus contenente le tre clausole citate, il Tribunale di Milano rigettava l’eccezione di nullità di parte attrice.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’invalidità non si estende all’intero contratto
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: il controllo sulla validità del contratto deve essere effettuato ex actis
L’eccezione va disattesa quando è priva di adeguato supporto probatorio
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni | 10.09.2020 | n.2631
FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: la nullità delle clausole “Abi” va sostenuta con allegazioni e prove
Non può essere rilevata d’ufficio ed è inammissibile quando non formulata in primo grado o in atto di appello
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti | 23.07.2020 | n.1966
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