In tema di fideiussioni ABI nulle per violazione della disciplina anti-trust, il provvedimento Banca di Italia nel maggio del 2005 non ha fede privilegiata in quanto ha riguardato uno specifico arco temporale preso in considerazione dal provvedimento (2003-2005), per cui il garante è tenuto ad allegare e a dimostrare che l’illecito antitrust sussiste.
In tema di nullità di fideiussioni omnibus, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Infatti, la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, è la nullità parziale limitata – appunto – a tali clausole.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Sondrio, Giudice Daniela Bosio, con la sentenza n. 192 del 27 giugno 2023.
Accadeva che la società debitrice e il fideiussore della stessa si opponevano al decreto ingiuntivo emesso a favore della banca creditrice, deducendo l’insussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo e la nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust.
Si costituiva la banca deducendo che la fideiussione era stata sottoscritta nell’anno 2018.
Dopo diverso tempo dal provvedimento della Banca d’Italia del 2005, per cui sarebbe stato onere della parte opponente dimostrare la sussistenza del perdurare dell’intesa anticoncorrenziale volta ad eliminare la concorrenza.
Per tali motivi il Tribunale condivideva la ricostruzione e rigettava per carenza di prova la domanda di nullità della fideiussione, con condanna dell’opponente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI: LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE NON TRAVOLGE L’INTERO CONTRATTO
NON SI CONFIGURA LA DECADENZA EX ART. 1957 CC IN CASO DI ATTO STRAGIUDIZIALE.
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Apostoliti | 24.11.2022 | n.3726
FIDEIUSSIONI ABI: LA NULLITÀ ANTITRUST DALL’ASTRATTO AL CONCRETO
DALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE ALL’ONERE PROBATORIO: IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI NAPOLI STABILISCE I “CONFINI” DI MERITO ALLE AFFERMAZIONI DI PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Pres. Rel. Nicola Graziano | 24.05.2022 | n.5125
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: NULLITÀ PARZIALE PER CONTRASTO CON LA DISCIPLINA ANTITRUST
LA PERFETTA CONFORMITÀ DELLO SCHEMA CONTRATTUALE DETERMINA PRESUNZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Lucca, Giudice Carmine Capozzi | 22.06.2022 | n.639
FIDEIUSSIONI ABI: L’EVENTUALE NULLITÀ PER VIOLAZIONE LEGGE ANTI-TRUST VA VERIFICATA IN CONCRETO
NON È AMMISSIBILE INVOCARE AUTOMATISMI DI SORTA
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Cortese – Rel. Coccetti | 22.11.2022 | n.1230
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