Il provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell’allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all’art.2 della legge n.287/’90.
Questo il principio ribadito da Tribunale di Milano, Pres. Marangoni- Rel. Barbuto n. 294 del 19/01/2022.
La Banca d’Italia, con provvedimento n. 55/2005, ha statuito che determinate clausole dello schema ABI, qualora riprodotte in maniera omogenea nel contratto a valle, siano nulle.
In particolare trattasi della clausola c.d. di riviviscenza di cui al n. 2, quella c.d. di rinunzia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui al n. 6 e la clausola di sopravvivenza prevista dal n. 8 del citato provvedimento.
In altri termini, Bankitalia ha previsto che, in caso di fideiussione omnibus, tali disposizioni, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’art.2, comma 2, lettera a), della legge n.287/90, in quanto hanno la sola finalità di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 41994/2021), ha recentemente affermato che, in tale ipotesi di violazione della disciplina antitrust, la nullità di tali clausole si presenti come nullità c.d. parziale e limitata alle pattuizioni illecite, al fine di tutelare al meglio il generale principio di conservazione dei negozi giuridici, vigente nel nostro ordinamento.
Invero, ai sensi dell’art. 1419 c.c., solo eccezionalmente la nullità della singola clausola si estende all’intero contratto, accadendo ciò ove la parte interessata provi il contratto non sarebbe proprio stato concluso senza la clausola in questione.
V’è da specificare, poi, che il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata in merito esclusivamente al comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, non potendo rappresentare invece prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione, stipulata in un periodo rispetto al quale non vi sia stata alcuna indagine da parte dell’attività di vigilanza ante 2005.
Nel caso specifico, in mancanza di rigorosa allegazione e prova da parte dell’interessato, il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: non si applica alle fideiussioni specifiche
Il perimetro applicativo del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 è circoscritto alle sole garanzie omnibus
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres.Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
FIDEIUSSIONE-ABI: i contratti a valle di intese anticoncorrenziali sono parzialmente nulli
L’invalidità travolge le sole clausole riproduttive degli schemi vietati
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
FIDEIUSSIONI MODELLO ABI: l’onere della prova grava su chi intenda chiedere la nullità delle clausole
L’invalidità non si estende all’intero contratto
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
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