La previsione in merito all’obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta” deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all’art. 1957 c.c. e conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”, esonerando il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Maria Giovanna De Marco, con la sentenza n. 212 del 7 febbraio 2023.
Gli attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con cui era stato loro ingiunto il pagamento di € 137.617,22 oltre interessi, in forza di un rapporto di conto corrente, garantito da fideiussione, intercorso con la banca.
Gli opponenti convenivano in giudizio l’istituto di credito per sentire revocare il decreto ingiuntivo, contestando la nullità delle fideiussioni, essendo presenti clausole che costituivano applicazione di intese illecite, giacchè rilasciate secondo le norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI ed utilizzate, a valle, da tutte le banche senza variazione alcuna, ed eccependo infine la decadenza ex art. 1957 c.c..
Il Tribunale cosentino, investito della vicenda, ha rigettato l’opposizione richiamando nella sentenza il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità per il quale “Ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’articolo 1957, comma 1, del c.c., deve intendersi riferito giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’articolo 1363 c.c. esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente”).”
Nella fattispecie, a prescindere dalla declaratoria di nullità della clausola di totale esclusione dell’art. 1957 c.c., il Tribunale ha ritenuto che dovesse intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale era da ritenersi necessaria e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un’azione giudiziale.
Ciò posto, il Giudice ha osservato come fosse documentale che, con comunicazione del 10.1.2019, l’istituto di credito avesse chiesto, al debitore principale e ai fideiussori, il pagamento del saldo a debito del conto corrente.
Non era quindi maturata la decadenza ex 1957 c.c., risultando difatti documentata la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale.
L’opposizione è stata rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo, e compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI ABI: LA DECLARATORIA DI NULLITÀ NON COMPORTA LA DECADENZA EX ART. 1957
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE SEMESTRALE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE E TEMPESTIVAMENTE ECCEPITO
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Giudice Davide Ciutto | 27.02.2023 | n.414
DECADENZA EX ART. 1957 CC: IN CASO DI FIDEIUSSIONE “A PRIMA RICHIESTA”, LA DOMANDA DI ADEMPIMENTO STRAGIUDIZIALE È SUFFICIENTE A INTERROMPERLA
NON È NECESSARIA L’AZIONE GIUDIZIALE DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Aragno | 24.01.2023 | n.220
FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI: LE CLAUSOLE CHE RIPRODUCONO L’INTESA VIETATA CONDUCONO ALLA NULLITÀ PARZIALE DEL CONTRATTO
È ONERE DELLA PARTE INTERESSATA PROVARE L’ESTENSIONE DELLA INVALIDITÀ NONCHÈ IL PERDURARE DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Giuliana Guardo | 24.05.2023 | n.341
FIDEIUSSIONE ABI: NON SI CONFIGURA DECADENZA EX ART. 1957 CC SE IL CREDITORE FORMULA TEMPESTIVAMENTE LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
FIDEIUSSIONI OMNIBUS – ANTITRUST: LO IATO TEMPORALE RENDE LEGITTIMA LA DEROGA DEL 1957 CC
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
FIDEIUSSIONI – ABI: LA CLAUSOLA DI RINUNCIA EX ART. 1957 C.C. NON PUÒ ESSERE INDEFINITAMENTE CONSIDERATA NULLA.
OCCORRE UNA PROSSIMITÀ TEMPORALE DELLA PATTUIZIONE SUCCESSIVA AD ACCERTAMENTO ESISTENZA INTESA ANTICONCORRENZIALE.
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice dott. Giovanni Nappi | 22.11.2022 | n.417
FIDEIUSSIONE: IL DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO È IDONEO EX ART. 1957 CC AD EVITARE LA DECADENZA
IL MOMENTO DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO È IRRILEVANTE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa Busato Alessia | 21.02.2022 | n.413
FIDEIUSSIONI-MUTUO: I LIMITI ALLA DEROGA ALL’ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 1957 C.C.
IL DEBITORE VA ESCUSSO NEI SEI MESI DALLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Positano | 26.05.2020 | n.9862
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