Anche a voler ritenere che il modulo di una garanzia sia riconducibile o assimilabile a quello predisposto dall’ABI, deve osservarsi che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia – e su cui si è basata detta pronuncia – ha affermato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto”, ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento “a prima richiesta”, ed atta ad affermare l’autonomia della garanzia, sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. Ne deriva che la rilevanza della sorte delle clausole censurate si deve affermare solo laddove fosse stata dimostrata l’essenzialità delle medesime ex art. 1419 c.c., con consequenziale invalidità dell’intera garanzia.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice, con la sentenza n. 1708 del 28 novembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NESSUNA NULLITÀ AUTOMATICA DELL’INTERO CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE
OCCORRE LA PROVA CHE IN MANCANZA DELLE TRE CLAUSOLE IN CONTESTAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Francesco Tonon | 27.11.2020
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: ai fini della prova non bastano i contratti e il provvedimento n. 55/2005
Necessario dimostrare che la presenza di clausole di analogo tenore costituiscano lo sbocco di quella specifica intesa anticoncorrenziale
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Stefani – Rel. Tombesi | 19.11.2020 | n.7407
FIDEIUSSIONE ABI: nessuna nullità “Antitrust” dei contratti “a valle”
Prevale l’autonomia negoziale ed il fideiussore dispone del solo rimedio risarcitorio
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 10.11.2020
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