Le fideiussioni conformi allo schema tipo dell’ABI possono essere affette da una nullità relativa, che non travolge automaticamente l’intero contratto di garanzia, in quanto limitata alle tre clausole censurate da Banca d’Italia, con il riconoscimento, nella ricorrenza dei presupposti di legge, anche della tutela di tipo risarcitorio.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo nella sentenza n. 1884 del 12.10.2021.
Nel caso in esame, la garante -nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – agiva contro la banca per ottenere una dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione, contestandone appunto la validità alla luce della disciplina antitrust di cui alla L. 10 ottobre 1990 n. 287.
In tale contesto, il Tribunale -prima di affrontare la questione di specie- chiariva la natura della garanzia in oggetto.
Invero, sulla differenza tra fideiussione tipica e contratto autonomo di garanzia, va ricordato che il ricorso ad una clausola di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni” determina una deroga alla disciplina legale della prima e comporta l’attribuzione, al creditore beneficiario della garanzia, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all’effettiva esistenza, validità e misura dell’obbligazione garantita.
Tale deroga si configura per il solo fatto dell’inserimento nel contratto di clausole di questo tipo, che valgono presuntivamente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, stante la loro incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza la comune fideiussione, a meni che dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti.
E invero, nel caso esaminato non v’è dubbio circa il carattere autonomo della garanzia rilasciata in favore della banca.
Ciò posto, si viene all’esame del principale motivo di opposizione relativo alla nullità di talune clausole, perché contrarie allo schema elaborato dall’ABI, dichiarato dalla Banca d’Italia in netto contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990.
Orbene, la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento n. 55 del 2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI-2003 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel “fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali“.
L’anticoncorrenzialità è stata ravvisata, quindi, rispetto alla cd. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all’avvenuto adempimento in virtù delle quali quest’ultima si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto, alla clausola di deroga dei termini previsti dall’art. 1957 c.c. e alla clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall’invalidità del rapporto principale.
Ciò detto, in merito alla valutazione dell’incidenza di tale “intesa” rilevante ex art. 2 L. 287/1990, sui singoli contratti “a valle” stipulati dagli Istituti di credito con gli utenti, il Tribunale ha aderito alla tesi per cui, nelle ipotesi di accertamento di un collegamento tra l’intesa a monte ed il contratto a valle, non possa inferirsi un’ipotesi di nullità totale della fideiussione.
Inoltre, avendo l’Autorità amministrativa delimitato l’accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi rese in attuazione di intese illecite, ciò non esclude che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e ss. e che possa trovare applicazione l’art. 1419 c.c., con la conseguenza che, nel caso in cui sia accertata la nullità di una o più clausole, in quanto corrispondenti a quelle dello schema ABI, ciò non travolge in via automatica l’intero contratto, tenuto conto che in linea generale solo la Banca potrebbe dolersi della loro espunzione.
Per tali ragioni, il tribunale disattendeva l’eccezione di nullità totale della garanzia autonoma in oggetto, ritendo il motivo di opposizione totalmente infondato.
Rigettava, quindi, l’opposizione della garante, con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: le clausole conformi allo schema ABI sono nulle
L’invalidità non si estende all’intero contratto
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 03.11.2021 | n.1271
CLAUSOLE CONFORMI A SCHEMA ABI: il provvedimento Banca d’Italia si applica solo a fideiussioni omnibus
Per quelle specifiche è irrilevante la conformità
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
FIDEIUSSIONI MODELLO ABI: l’onere della prova grava su chi intenda chiedere la nullità delle clausole
L’invalidità non si estende all’intero contratto
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
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