Commento redatto dall’Avv. Matteo Gervasini del Foro di Verona
“In una fideiussione omnibus, quand’anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) della L. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, pur tuttavia, se il fideiussore si è impegnato a pagare “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal soggetto garantito, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, senza necessità di proporre entro lo stesso termine un’azione giudiziale.
Ciò perché la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l’onere di avanzare istanza entro il termine di cui all’art. 1957 c.c. deve essere osservato, nel senso che l’osservanza dell’onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria; azione che d’altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l’uno o l’altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l’estinzione della fideiussione […] Per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue “istanze” nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l’istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettante gli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.”
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, con la sentenza n. 502 del 18.10.2022.
Nel caso di specie, tra le molteplici eccezioni formulate, i fideiussori contestavano che:
– la clausola della fideiussione che derogava alla disciplina dell’art.1957 c.c., avendo contenuto analogo a quello presente nello schema ABI, era nulla per violazione della disciplina antitrust,
– la banca era decaduta dalla garanzia fideiussoria per non aver agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale né nei confronti dei fideiussori entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
Sullo specifico punto, il Tribunale di Cremona, pur avendo dichiarato (sulla base dei ben noti principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 41994/2021) la nullità della clausola derogativa della disciplina di cui all’art.1957 c.c. e pur avendo accertato che la banca non aveva agito giudizialmente nei confronti di nessuno debitori entro sei mesi dalla scadenza del credito, ha tuttavia rigettato l’eccezione dei fideiussori perché:
– la fideiussione conteneva la clausola che stabiliva l’obbligo dei fideiussori di pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal garantito,
– la banca aveva richiesto per iscritto il pagamento ai fideiussori entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
In estrema sintesi il Tribunale di Cremona ha affermato che quando, la fideiussione contiene una clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta“, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall’art.1957 c.c. è sufficiente che, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, il creditore formuli una richiesta scritta al debitore principale o al fideiussore, non essendo necessario che entro quel termine venga promossa anche un’azione giudiziaria.
Ciò perché la clausola, con la quale il creditore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta”, costituisce una deroga pattizia alla forma con cui deve essere osservato l’onere di avanzare istanza entro il termine di cui all’art. 1957 c.c.
Tale principio era già stato enunciato in alcune risalenti sentenze della Corte di Cassazione, che aveva in proposito affermato: “La clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l’effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria.” (Cass. civ., Sez. I, 01/07/1995, n. 7345) ed in senso analogo “La clausola di pagamento ‘a prima richiesta’ può essere apposta anche ad una fideiussione tipica. In questo caso, la clausola suddetta ha l’effetto di derogare parzialmente all’art. 1957 c.c., e consente al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l’adempimento al garante.” (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742).
Per tali motivi il Tribunale rigettava la domanda proposta dagli attori e li condannava alle spese.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL MOMENTO DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO È IRRILEVANTE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa Busato Alessia | 21.02.2022 | n.413
FIDEIUSSIONI-MUTUO: I LIMITI ALLA DEROGA ALL’ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 1957 C.C.
IL DEBITORE VA ESCUSSO NEI SEI MESI DALLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Positano | 26.05.2020 | n.9862
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: RESTA VALIDO IL CONTRATTO CHE CONTIENE CLAUSOLE CONTRARIE ALLA NORMATIVA
LA NULLITÀ PARZIALE NON LIBERA IL GARANTE DALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Basile – Rel. Martucci | 08.03.2022 | n.3653
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