I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale limitata – appunto – a tali clausole”; a tal riguardo, giova richiamare la regola della nullità parziale ex art. 1419 comma 1 c.c., quale espressione del generale favore dell’ordinamento per la conservazione, per quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, dal quale deriva il carattere eccezionale dell’estensione della nullità all’intero contratto, con la conseguenza che resta a carico della parte interessata fornire la prova dell’estensione al resto del contratto degli effetti della clausola nulla.
Tra l’altro, le stesse Sezioni Unite hanno ribadito che ben difficilmente potrebbe trovare applicazione l’estensione della nullità parziale delle singole clausole censurate all’intero contratto, dal momento che “avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2,6,8 dello schema ABI ha certamente prodotto l’effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. […] Al contempo, è del tutto evidente che anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe quella dell’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Sondrio, Giudice Daniela Bosio, con la sentenza n. 229 del 17 luglio 2023.
Sul punto è stata rigettata l’eccezione riconvenzionale sollevata da parte opponente di nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dall’opposta in data 18/07/2013 in quanto “contratto a valle” di un’intesa vietata ex art. 2, comma 2, della legge 10/10/1990 n. 287.
Applicando le esposte coordinate di diritto al caso di specie, la domanda di accertamento della nullità della fideiussione formulata da parte attrice è stata respinta per insufficienza di prova, non essendo in alcun modo dedotto e, tantomeno, provato che il fideiussore non avrebbe prestato il proprio consenso alla stipula della garanzia in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto dell’intesa nulla.
Parte attrice, invero, a fondamento della propria domanda si era limitata a produrre il provvedimento ABI la cui efficacia probatoria, tuttavia, era limitata esclusivamente ai casi in cui le fideiussioni esaminate fossero state sottoscritte nell’arco temporale preso in considerazione dal provvedimento (2003-2005) non potendo, infatti, la valutazione svolta dalla Banca d’Italia offrire, da sola, piena prova per casi non oggetto di esame e dove, all’evidenza, non era stato accertato l’utilizzo dei modelli in maniera uniforme e contraria alla concorrenza.
Secondo il Tribunale lombardo è stato chiarito dalla giurisprudenza di merito che il valore probatorio “privilegiato” da attribuire al provvedimento sanzionatorio adottato nel maggio del 2005 dalla Banca d’Italia non possa riguardare fideiussioni successive e temporalmente distanti da quelle esaminate ed in queste occasioni l’attore è tenuto ad allegare e a dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito antitrust di cui all’art. 2 l. 287/19902 sicché, in mancanza della prova di un’intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza, la domanda dovrà essere stata rigettata.
Tale onere probatorio si potrebbe adempiere depositando documenti o articolando mezzi di prova volti a dimostrare che, al momento in cui le fideiussioni scrutinate sono state sottoscritte dalle parti, un numero significativo di istituti di credito all’interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussioni per operazioni specifiche, così da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Al riguardo, tuttavia, il fideiussore aveva prodotto solamente n. 3 contratti di fideiussione di diversi istituti di credito sottoscritti a partire nel 2012 e nel 2013.
Tali moduli, ad avviso del Tribunale, non erano idonei a provare l’esistenza dell’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, sia perché non riguardanti l’intero territorio nazionale, sia perché, di questi, solo uno era relativo al 2013.
Per tali motivi l’opposizione è stata respinta, con conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo, e con condanna dell’opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte opposta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE LA PROVA DELLA PERSISTENZA DELL’INTESA VIETATA AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Rel. Giudice Annalisa Gianfelice | 27.06.2023 | n.1012
LA PRONUNCIA RIGUARDA L’IPOTESI DEI LIMITI DEL GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 19.07.2023 | n.443
TANTO AL FINE DI CONSENTIRE AL GIUDICE DEL MONITORIO DI VALUTARE D’UFFICIO LA RICORRENZA DI POTENZIALI CLAUSOLE ABUSIVE NEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 27.06.2023
OCCORRE CHE IL DEBITORE SI SIA QUALIFICATO COME CONSUMATORE, INDICANDO LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CUI INTENDE FAR ACCERTARE L’ABUSIVITÀ
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Massimo Meroni | 18.07.2023 | n.2343
LA TUTELA CONSUMERISTICA NON HA EFFICACIA RETROATTIVA RISPETTO ALLA LEGGE N. 52/1996
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci | 18.07.2023 | n.11444
CIÒ VALE ANCHE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DI CONSUMATORE NEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci | 18.07.2023 | n.11444
IL SINDACATO SULLA LEGITTIMITÀ E SULL’EFFICACIA DEL CONTRATTO NON È AMMISSIBILE IN CASO DI EMISSIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci | 27.06.2023 | n.10146
INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA: I CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE A VALLE SONO PARZIALMENTE NULLI
SALVO CHE SIA DESUMIBILE O PROVATA UNA DIVERSA VOLONTÀ DELLE PARTI
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci | 04.07.2023 | n.10581
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