Segnalato dall’Avv. Ruggero Petrelli del Foro di Genova
In caso di azione per accertamento della nullità di fideiussione conforme a schema ABI, anche laddove attore sia soggetto consumatore, prevale il criterio di competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di Impresa rispetto a quello del foro inderogabile del consumatore.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Bari, Pres. Raffaella Simone – Rel. Assunta Napoliello, con l’ordinanza pubblicata il 28.03.2022.
Nel caso di specie, i fideiussori agivano nei confronti della banca creditrice per veder dichiarare la nullità – per violazione delle norme Antitrust – delle fideiussioni omnibus da loro rilasciate a garanzia del credito della società debitrice in favore della banca creditrice.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, sull’assunto che – in caso di azione per accertamento della nullità di fideiussione conforme a schema ABI – anche laddove l’attore sia soggetto consumatore, la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa prevalga sul foro inderogabile del consumatore.
Sul riparto di competenza va analizzato quanto disposto all’art. 3 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 168/2003, il quale prevede che sono devolute alla competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all’art. 33 co. 2 l. n. 287/1990.
L’art. 4 co. 1-ter del predetto decreto legislativo prevede che per controversie di cui alla menzionata lett. c), siano inderogabilmente competenti la Sezioni specializzata in materia di impresa da individuarsi a norma dell’art. 20 c.p.c.
Tale criterio può applicarsi anche nelle ipotesi di accertamento della nullità del contratto da cui derivino le obbligazioni (cfr. Cass. 18815/2014).
Nello specifico va ricordato che, al fine di determinare la qualità di “consumatore” di un soggetto è necessario analizzare le condizioni personali del garante e non quelle dell’obbligato con conseguente applicazione in suo favore della disciplina dettata con riferimento al foro del consumatore qualora emerga che la garanzia non sia connessa allo svolgimento di attività professionale o non sia funzionalmente collegata alla garantita.
Ebbene, se ciò non fosse sufficiente a dirimere i dubbi interpretativi ed applicativi della disciplina, si rileva che la norma disciplinante la competenza inderogabile delle controversie aventi ad oggetto accordi limitativi della concorrenza, è successiva (D.Lgs 3/2017) rispetto a quella che ha istituito il foro del consumatore (D.lgs. 206/2005) pertanto limitando l’applicazione del criterio generale.
Per tali motivi il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza individuando la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli con compensazione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE OMNIBUS-ABI: Sulla nullità “Antitrust” decide il “Tribunale delle Imprese”
In ogni caso spetta al fideiussore provare il nesso di dipendenza del contratto “a valle” dall’intesa “a monte”
FIDEIUSSIONE OMNIBUS-ABI: SULLA NULLITÀ “ANTITRUST” DECIDE IL “TRIBUNALE DELLE IMPRESE”
IN OGNI CASO SPETTA AL FIDEIUSSORE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA DEL CONTRATTO “A VALLE” DALL’INTESA “A MONTE”
Sentenza | Tribunale di Firenze, Giudice Sabrina Luperini | 11.06.2021 | n.1623
FIDEIUSSIONE ANTITRUST: VA DIMOSTRATO CHE SIANO FRUTTO DI UNA INTESA ANTICONCORRENZIALE SPECIFICA
IL PROVVEDIMENTO 55/05 DI BANCA D’ITALIA E LA PRESENZA DELLE CLAUSOLE CENSURATE NON È SUFFICIENTE A FAR RITENERE RAGGIUNTA TALE PROVA
Sentenza | Tribunale di Pordenone | 12.01.2021 | n.28
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