A mente di una recente sentenza dei Giudici di legittimità si ritiene che per i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Nella medesima pronuncia si specifica che la nullità dell’intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Ebbene la Suprema Corte nella suddetta recente pronuncia ha specificato che la nullità relativa possa chiaramente comportare anche la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c., per il quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, puntualizzando come la possibilità dell’estensione della nullità all’intero contratto sia in ogni caso un’ipotesi del tutto remota, dal momento che “carattere eccezionale dell’estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all’intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l’assetto di interessi programmato fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto”.
Difatti, “agli effetti dell’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all’intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l’utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)”.
La prova della nullità pertanto resta in capo a chi ne domanda la dichiarazione che è tenuto a produrre lo schema A.B.I. a cui la fideiussione sarebbe conforme oltre che il provvedimento della Banca d’Italia invocato a sostegno dell’eccezione.
Inoltre, si ritiene che vada allegato e specificamente dimostrata l’avvenuta applicazione uniforme delle clausole censurate dalla Banca d’Italia.
Va altresì specificato come recentemente la Giurisprudenza maggioritaria si sia orientata nel ritenere che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia non costituisce prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risultava essere stata svolta dall’autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso, con la sentenza n. 138 del 14 febbraio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI ABI: LA NULLITÀ ANTITRUST DALL’ASTRATTO AL CONCRETO
DALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE ALL’ONERE PROBATORIO: IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI NAPOLI STABILISCE I “CONFINI” DI MERITO ALLE AFFERMAZIONI DI PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Pres. Rel. Nicola Graziano | 24.05.2022 | n.5125
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: IL GARANTE HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DELL’INTESA RESTRITTIVA
NON È SUFFICIENTE LA GENERICA CONTESTAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA GARANZIA PER CONTRARIETÀ ALLA NORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice dott. Nicola La Mantia | 22.02.2022 | n.854
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno