ISSN 2385-1376
Testo massima
La richiesta di speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 cod. civ. non è necessaria perché la stessa può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore. Pertanto, ai fini dell’autorizzazione, non è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Non è necessaria la richiesta di autorizzazione laddove possa ritenersi che vi sia già perfetta conoscenza, in capo al fideiussore, della situazione patrimoniale del debitore garantito.
La mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta comune al fideiussore.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Fabrizio Forte Rel. Francesco Terrusi, con la sentenza del 2 marzo 2016, n. 4112.
Nella fattispecie in esame, il fideiussore proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione del Giudice di prime cure con cui era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso alla Banca.
In particolare, il fideiussore sosteneva la propria liberazione dal vincolo, avendo la banca effettuato credito al debitore garantito (marito della ricorrente/fideiussore), senza alcuna autorizzazione scritta di essa garante, per somme superiori all’affidamento, nonostante il mutamento in peius delle condizioni patrimoniali del debitore.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, l’assenso del fideiussore, nel caso previsto dall’art. 1956 cod. civ., non impone la forma scritta, ciò in quanto la detta autorizzazione non si configura come un accordo a latere del contratto bancario relativo ad un nuovo rapporto obbligatorio tra il creditore e il terzo cui debba estendersi poi la garanzia per debiti futuri prestata in precedenza dal fideiussore.
A giudizio della Corte, essa comprende anche la semplice modalità di gestione di un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, e dunque non implica affatto un nuovo contratto né tra la banca e il debitore, né tra la banca e il terzo fideiussore.
La norma costituisce molto più semplicemente un’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti (Cass. sez. 1, n. 394/06) e perciò onera il creditore di un comportamento coerente col rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l’interesse del fideiussore.
Ne consegue il principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui vi possono essere casi in cui la richiesta di speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 cod. civ. non è necessaria perché l’autorizzazione può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore. Il che è esattamente coerente col fatto che per l’autorizzazione, appunto, non è richiesta la forma scritta ad substantiam.
In ogni caso, non è necessaria la richiesta di autorizzazione laddove possa ritenersi che vi sia già perfetta conoscenza, in capo al fideiussore, della situazione patrimoniale del debitore garantito.
Questo perché tale perfetta conoscenza può consistere in una presunzione di autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l’anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti.
Nel caso di specie, sia la Corte di merito che quella di legittimità hanno rilevato che la richiesta di autorizzazione doveva ritenersi irrilevante, tenuto conto che il fideiussore era la moglie del debitore e pertanto, stante il vincolo coniugale e di convivenza tra gli stessi, la garante era da considerare al corrente dell’aggravamento delle condizioni economiche del marito al punto da avere sostanzialmente assentito all’ulteriore credito.
Affermando che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta comune al fideiussore, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Testo del provvedimento
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