I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonchè all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore.
In sostanza, secondo la nuova condivisibile impostazione, deve darsi rilievo, al riguardo, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, alla condizione personale del garante piuttosto che all’obbligazione garantita.
In altri termini, quello dell’accessorietà fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, con la sentenza n. 896 del 10 giugno 2020.
Un debitore principale e i suoi fideiussori hanno convenuto in giudizio una banca opponendo il decreto ingiuntivo da quest’ultima ottenuto.
A fondamento dell’opposizione, i suddetti hanno innanzitutto eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trani (per essere competente, a loro dire, il Tribunale di Foggia), in riferimento alla domanda proposta in sede monitoria nei loro confronti dall’istituto di credito, in virtù:
a) della qualità di consumatori sia dei fideiussori che del debitore principale, aventi tutti residenza nel circondario del Tribunale di Foggia;
b) in subordine, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e degli artt. 1182, co. 3 e 4 c.c.).
Con comparsa depositata telematicamente, si è costituita in giudizio la banca contestando l’avversa opposizione e chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., quest’ultimo fosse confermato, con vittoria di spese e competenze.
Il Tribunale, in relazione all’eccezione di incompetenza territoriale, ha rappresentato di aderire al recente orientamento della Suprema Corte secondo cui i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società debbano essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonchè all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore.
In tal senso, quello dell’accessorietà fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore.
Orbene, esclusa la rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore, consumatore dev’essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, nè strettamente funzionale al suo svolgimento.
Il Giudice ha evidenziato che, nel caso di specie, a fronte di quanto dedotto dagli opponenti fideiussori, circa la loro posizione di fideiussori/consumatori rispetto ai contratti per cui è causa, conclusi da debitore principale (coniuge di un fideiussore), nella detta qualità di imprenditore individuale, la Banca opposta si è limitata a sostenere la mera accessorietà del contratto di fideiussione rispetto ai contatti principali e che rilevasse, ai fini della qualità di consumatore (in base al pregresso orientamento giurisprudenziale) la natura (imprenditoriale) del soggetto che aveva contratto l’obbligazione garantita e non quella dei garanti.
Né dai contratti prodotti dalla parte opposta o da altra documentazione è emerso che i due garanti, quali persone fisiche, abbiano prestato le fideiussioni per scopi relativi alla propria attività professionale o comunque in base ad un collegamento di natura funzionale con l’impresa di debitore.
Pertanto, il Giudicante ha ritenuto che i fideiussori abbiano prestato le dette fideiussioni come consumatori, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 06/09/2005, n. 206 (ossia come persone fisiche che hanno agìto per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale nei soli confronti dei fideiussori per i quali il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA QUALIFICA DI “CONSUMATORE” DEL FIDEIUSSORE DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE
VANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE SUE CONDIZIONI PERSONALI, COME L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E L’EVENTUALE COLLEGAMENTO CON QUELLA SVOLTA DAL GARANTITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ – 3, Pres. Frasca – Rel. Rubino | 08.05.2020 | n.8662
FIDEIUSSIONE: LA CLAUSOLA A PRIMA RICHIESTA E QUELLA “SOLVE ET REPETE”
LA PROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI DA PARTE DEL FIDEIUSSORE È DIFFERITA AL MOMENTO IN CUI AVRÀ EFFETTIVAMENTE IL PAGAMENTO IN FORZA DELLA GARANZIA PRESTATA
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 04.05.2020 | n.333
ABUSO DI GARANZIA: CONSENTITA AL FIDEIUSSORE LA LIBERAZIONE EX ART. 1956 C.C. IN IPOTESI DI INERZIA DEL CREDITORE
TALE DISPOSIZIONE SI POTREBBE APPLICARE ANCHE PER IL GARANTE AUTONOMO, NONOSTANTE LA CONTRARIA GIURISPRUDENZA GRANITICA SUL TEMA?
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Riviello – Rel. Severi | 15.04.2020 | n.792
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