L’eccezione di nullità della fideiussione in quanto contenenti le clausole dichiarate illegittime per violazione della normativa Antistrust di cui al D. L.vo 287/90, non è ammissibile in difetto dell’allegazione circa la diffusione uniforme del modello di garanzia contestato, con la produzione, ad esempio, altri contratti similari praticati da altre banche. Si tratta infatti di clausole negoziali, come riconosciuto anche dal provvedimento dell’AGCM del 20.04.2005 e dal Provv. n. 55 del 2 maggio 2005 della B.D., in se stesse e nella loro combinazione del tutto lecite in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, derivando il loro potenziale effetto anticoncorrenziale esclusivamente dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli Istituti di credito da provarsi a cura dei deducenti.
La dedotta nullità delle clausole anzidette non potrebbe comunque condurre ad una declaratoria di nullità dell’intero contratto ex art. 1419 c.c., in difetto di allegazione che quell’accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Filomena De Sanzo con la sentenza n.524 del 2 marzo 2021 resa a definizione di un giudizio promosso da una Banca ai sensi dell’art 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’alienazione immobiliare compiuta dalla garante nei confronti della figlia.
La garante, in particolare, lamentava la nullità della fideiussione da lei prestata in quanto contenente clausole dichiarate illegittime per violazione della normativa Antitrust.
In merito il Tribunale ha chiarito che tali clausole sono in se stesse e nella loro combinazione del tutto lecite in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, ed il loro potenziale effetto anticoncorrenziale deriva esclusivamente dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli Istituti di credito da provarsi a cura dei deducenti.
Il Giudice ha specificato peraltro che la dedotta nullità delle clausole anzidette non potrebbe comunque condurre ad una declaratoria di nullità dell’intero contratto ex art. 1419 c.c., in difetto di allegazione che quell’accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Rilevato, dunque, il difetto di allegazione circa la diffusione uniforme del modello di garanzia contestato, non essendo stati prodotti, ad esempio, altri contratti similari praticati da altre banche il Tribunale ha rigettato l’eccezione della convenuta.
In ragione di tali rilievi e ritenuto sussistenti, nella specie, i presupposti di cui alla revocatoria ex ar 2901 c.c., il Giudice ha accolto l’azione promossa dalla Banca, dichiarando l’inefficacia del trasferimento e condannando parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA NULLITÀ È RELATIVA SOLO ALLE SINGOLE PATTUIZIONI E NON ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 04.03.2021 | n.268
FIDEIUSSIONE – ABI: la clausola di pagamento “a prima richiesta” non viola la disciplina antitrust
DEVE ESSERE DIMOSTRATA L’ESSENZIALITÀ DELLE MEDESIME EX ART. 1419 C.C., CON CONSEQUENZIALE INVALIDITÀ DELL’INTERA GARANZIA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 28.11.2020 | n.1708
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: nessuna nullità automatica dell’intero contratto di fideiussione
OCCORRE LA PROVA CHE IN MANCANZA DELLE TRE CLAUSOLE IN CONTESTAZIONE NON SAREBBE STATO CONCLUSO
Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Francesco Tonon | 27.11.2020
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