Benchè la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione abbia confermato con la sentenza n. 13846 del 22.5.2019 che l’accertamento compiuto da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 costituisca prova privilegiata circa l’esistenza di intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l’inserimento nei contratti di fideiussione omnibus stipulati in ambito bancario di clausole contrattuali analoghe a quelle inserite nelle fideiussioni titolo della domanda monitoria, è comunque necessario dimostrare che la presenza di clausole di analogo tenore nei contratti costituenti il titolo della domanda monitoria costituiscano lo sbocco di quella specifica intesa anticoncorrenziale. La produzione dei contratti contenenti clausole analoghe non consente di ritenere provato né che l’intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d’Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, né che l’utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata da Banca d’Italia piuttosto che espressione della convenienza dell’utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Milano, Pres. Stefani – Rel. Tombesi, con la sentenza n. 7407 del 19 novembre 2020.
Un garante di una società debitrice ha sollevato – fra le varie doglianze – eccezione di nullità della fideiussione stipulata a garanzia del rapporto fra una banca e la stessa società. Tale domanda è stata ritenuta infondata dal Giudice e pertanto respinta.
Infatti, a fronte della dedotta conformità di tre clausole contenute nei contratti che costituiscono il titolo della domanda svolta nei confronti dell’opponente a modello predisposto dall’ABI nel dicembre 2005, il fideiussore ha eccepito la nullità integrale delle fideiussioni prestate senza, tuttavia, allegare alcun elemento dal quale possa desumersi che, in difetto della valida pattuizione di quelle tre clausole il contratto non sarebbe stato stipulato a norma dell’art. 1419 c.c., di tal che la relativa domanda deve essere ritenuta infondata. Non ha dimostrato che il contratto titolo delle domande proposte in via monitoria sia frutto di intesa dominante perdurante alla data di stipulazione dei relativi contratti, conclusi anni dopo l’adozione dello schema ABI rispetto al quale è stato adottato il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, non allegando né dimostrando pertanto la perdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito e quindi l’attualità dell’intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato, non potendosi desumere la prova di tale fatto dai soli contratti prodotti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI OMNIBUS “ABI”: SANZIONE DI NULLITÀ “ANTITRUST” NON APPLICABILE AI CONTRATTI “A VALLE”
NON SUSSISTE ALCUN DIRITTO DI SCELTA TRA ‘PRODOTTI IN CONCORRENZA’ IN CAPO AL FIDEIUSSORE
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano | 06.10.2020 | n.1534
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: LA NULLITÀ È TOTALE SOLO SE RISULTA CHE I CONTRAENTI NON LO AVREBBERO CONCLUSO SENZA QUELLA PARTE DEL SUO CONTENUTO
NON È IDONEA A DETERMINARE LA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese | 01.10.2020 | n.124
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: IL CONTROLLO SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO DEVE ESSERE EFFETTUATO EX ACTIS
L’ECCEZIONE VA DISATTESA QUANDO È PRIVA DI ADEGUATO SUPPORTO PROBATORIO
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni | 10.09.2020 | n.2631
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