Sebbene in un contratto di fideiussione siano presenti le clausole 2, 6 e 8 riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall’Autorità Garante, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell’intero contratto, in mancanza di allegazione che quell’accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Benchè tali clausole siano nulle, il contratto resta valido ed esistente tra le parti.
Una clausola di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c., esonerando il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.
Questi i principi ripresi dal Tribunale di Livorno, Giudice Luigi Nannipieri, con la sentenza n. 651 pubblicata il 7 ottobre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: LA NULLITÀ È TOTALE SOLO SE RISULTA CHE I CONTRAENTI NON LO AVREBBERO CONCLUSO SENZA QUELLA PARTE DEL SUO CONTENUTO
NON È IDONEA A DETERMINARE LA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese | 01.10.2020 | n.124
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: ECCEZIONE TARDIVA QUANDO INTRODOTTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE
NON POSSONO CONTENERE ECCEZIONI NUOVE CHE COMPORTINO UN AMPLIAMENTO DEL THEMA DECIDENDUM
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Giudice Maria Iannone | 09.09.2020 | n.673
FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE “ABI” VA SOSTENUTA CON ALLEGAZIONI E PROVE
NON PUÒ ESSERE RILEVATA D’UFFICIO ED È INAMMISSIBILE QUANDO NON FORMULATA IN PRIMO GRADO O IN ATTO DI APPELLO
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti | 23.07.2020 | n.1966
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