L’eccezione di nullità di una fideiussione, per violazione della normativa antitrust, che si fonda su fatti nuovi, costituiti dalla corrispondenza tra il testo del contratto di fideiussione e lo schema predisposto dall’ABI, è tardiva quando è stata introdotta per la prima volta solo con la comparsa conclusionale non essendo stata fatta menzione di alcuna invalidità delle medesime con l’atto di opposizione le cui conclusioni sono state dianzi trascritte.
Le comparse conclusionali, benchè il codice non ne disciplini più il contenuto, devono comunque contenere l’illustrazione ed il riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum; ciò vale anche per le eccezioni che sono rilevabili anche d’ufficio, come la nullità, laddove tali eccezioni non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo.
Questi i principi di diritto a cui si è uniformato il Tribunale di Pistoia, Giudice Maria Iannone, che con la sentenza n. 673 del 9 settembre 2020, ha rigettato l’opposizione di una società e dei garanti avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non può essere formulata per la prima volta negli scritti conclusivi
Costituisce una domanda nuova, come tale inammissibile in quanto tardiva
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 21.07.2020 | n.4502
FIDEIUSSIONE OMNIBUS – ANTITRUST: è inammissibile dedurre la nullità in sede di comparsa conclusionale
Costituisce allegazione “nuova”, insuscettibile di essere proposta
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.12.2018 | n.24358
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno