Provvedimento segnalato dall’Avv. Urbano Fabio Cardarelli del Foro di Napoli
Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo, con l’ordinanza del 17.10.2019.
Con opposizione a decreto ingiuntivo, due fideiussori hanno dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme Antitrust e per violazione dell’art.1955 c.c., per fatto del creditore.
Con l’ordinanza in esame, il Giudice ha chiarito che il “fatto” del creditore, rilevante ai sensi dell’art. 1955 cod. civ., non può consistere in una mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto.
Ancor più interessante appare la posizione dell’Organo Giudicante sulla tesi della nullità derivata come adombrata in obiter dictum da Cass. Civ. 12.12.2017 n. 29810.
Sulla dedotta nullità delle fideiussioni perché stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, la questione prospetta una questione di nullità negoziale che, come tale, è sempre soggetta al potere dovere di rilievo ufficioso, ferma restando la necessità di valutazione la questione sulla scorta dei documenti e degli elementi ritualmente acquisiti al giudizio.
Il Giudice non ritiene convincente la tesi della nullità derivata, stante il principio cardine del sistema, la non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, alla stregua della quale la violazione di regole comportamentali o di correttezza giustifica soltanto l’adozione di rimedi risarcitori.
Per cui, l’unica forma di tutela esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 non è quella della nullità ma quella risarcitoria, attuabile sia nelle forme dell’iniziativa individuale – attraverso anche la estensione pretoria della legittimazione attiva all’azione ex art. 33 L. 287/1990 ad utenti e consumatori – sia nell’azione collettiva introdotta con l’entrata in vigore dell’art. 140 bis D.Lgs. 206/2005 la quale, non a caso, è espressamente limitata all’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni” a ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori ed utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (art. 140 bis D.Lgs. 6.9.2005 n. 206).
Per questi motivi, il Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE BANCARIA: NESSUNA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST
L’INTESA RESTRITTIVA “A MONTE” NON CADUCA IL CONTRATTO “A VALLE”
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi | 26.07.2018 | n.1623
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-bancaria-nessuna-nullita-per-violazione-della-normativa-antitrust
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: GRAVA SUL GARANTE L’ONERE DI PROVARE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE IL CARATTERE UNIFORME DELL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CONTESTATO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi | 14.05.2019 | n.921
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-grava-sul-garante-lonere-di-provare-la-violazione-della-normativa
FIDEIUSSIONE OMNIBUS – INTESE ANTICONCORRENZIALI- VIOLAZIONE NORMATIVA ANTITRUST: NON SANZIONABILI CON NULLITÀ
L’UNICO RIMEDIO ESPERIBILE È QUELLO RISARCITORIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 01.03.2019 | n.2338
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-omnibus-intese-anticoncorrenziali-violazione-normativa-antitrust-non-sanzionabili-con-nullita
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno