Il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l’onere di provare l’esistenza dell’intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d’Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Catania, Giudice Vera Marletta, con la sentenza n. 1182 del 28.03.2020.
I fideiussori di una società dichiarata fallita hanno proposto opposizione avverso il decreto con il quale veniva ingiunto loro di pagare alla Banca convenuta una cospicua somma di denaro, in virtù dell’esposizione derivante da un mutuo chirografario. L’istituto di credito si è costituito in giudizio, contestando l’opposizione proposta e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, gli opponenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità delle fideiussioni rilasciate per la presunta violazione della normativa Antitrust, ma la Banca convenuta ne ha eccepito la tardività e l’inammissibilità.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto infondata la domanda attorea.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, anche a voler ritenere ammissibile tale domanda, formulata dopo lo spirare dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., potendo il giudice rilevare ex officio ed in ogni stato e grado del processo la nullità dei contratti, la stessa non può essere accolta per non aver la parte adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Invero, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l’onere di provare l’esistenza dell’intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d’Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.).
Inoltre deve provare:
– che l’istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
– che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
Nel caso di specie gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio, pertanto alla luce di siffatte considerazioni, il decreto ingiuntivo è stato confermato e l’opposizione interamente rigettata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI – ANTISTRUST: possibile nullità parziale ove conformi al modello ABI
La sanzione è relativa alle singole clausole, l’illiceità non è idonea a determinare l’integrale nullità dei contratti
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 12.11.2019 | n.1914
FIDEIUSSIONI “ABI” 2002 E NORMATIVA ANTITRUST: per la Cassazione la nullità è solo parziale
L’INVALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTROVERSE NON PREGIUDICA GLI INTERESSI IN GIOCO NÉ TRAVOLGE L’INTERO CONTRATTO DI GARANZIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Bisogni – Rel. Tricomi | 26.09.2019 | n.24044
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: L’ECCEZIONE DI NULLITÀ VA PROVATA DAI GARANTI
È NECESSARIO SPECIFICARE I DATI DA CUI DESUMERE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA.
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi | 19.09.2019 | n.1527
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