Sebbene si reputi ammissibile l’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenza proposta dopo il maturare delle preclusioni decisorie, atteso che le nullità dei contratti bancari possono essere rilevate d’ufficio ex art. 127 TUB e che il rilievo officioso può riguardare anche questioni diverse da quelle allegate dalle parti, tuttavia, si ritiene che il controllo sulla validità del contratto debba essere effettuato solo in base a ciò che emerge ex actis, ovvero dalla documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta in giudizio dalle parti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni, con la sentenza n. 2631 del 10 settembre 2020.
Nella controversia fra i garanti di una società e una banca, in sede di precisazione delle conclusioni, per la prima volta, gli opponenti hanno sollecitato il rilievo d’ufficio della nullità assoluta delle fideiussioni rilasciate, in quanto costituenti la sottoscrizione di moduli fideiussori redatti in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 su parere del 20.4.2005, nulle perché integranti un’intesa restrittiva della concorrenza, ossia per violazione della normativa antitrust di cui all’art. 2 della legge 287/1990.
Il Giudice ha disatteso l’eccezione, in quanto priva di adeguato supporto probatorio. Infatti i garanti nulla hanno dedotto e prodotto a sostegno della suddetta eccezione entro il maturare delle preclusioni istruttorie. Trattandosi di provvedimento amministrativo, sottratto perciò al principio iura novit curia, il predetto provvedimento non è valutabile dal Giudice se non tempestivamente prodotto, cioè prima che si realizzino le preclusioni di legge.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: il controllo sulla validità del contratto viene effettuato ex actis
L’onere della prova è in capo all’opponente, che deve produrre anche la copia del provvedimento della Banca d’Italia 2005
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Pierangela Congiu | 20.07.2020 | n.502
FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: la nullità delle clausole “Abi” va sostenuta con allegazioni e prove
Non può essere rilevata d’ufficio ed è inammissibile quando non formulata in primo grado o in atto di appello
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti | 23.07.2020 | n.1966
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