Il controllo sulla validità del contratto, per violazione della normativa anticoncorrenza, deve essere effettuato solo in base a ciò che emerge ex actis, ovvero dalla documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta in giudizio dalle parti. Onere del cliente è non solo quello di produrre, a supporto della sua eccezione, la copia del contratto di fideiussione impugnato, ma anche la copia del provvedimento della Banca d’Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata, né può essere invocato il principio iura novit curia non essendo quel provvedimento equiparabile ad un atto normativo, né potendolo equiparare ad una sentenza giurisdizionale potenzialmente nota al singolo magistrato tenuto deontologicamente all’aggiornamento professionale. Affinché il Giudice possa quindi valutare la relativa eccezione è pertanto fondamentale che colui che eccepisce tale nullità alleghi il provvedimento che ha dichiarato la nullità dell’intesa.
Nell’ipotesi in cui l’opponente deduca la nullità di un contratto di fideiussione in quanto contenente le clausole derivate dall’intesa concorrenzialmente illecita in violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/90, sulla parte opponente incombe anche l’onere di provare l’esistenza di una perdurante intesa tra le banche: la sola circostanza che un contratto stipulato da una banca con un cliente contenga quelle clausole incriminate, non può ritenersi di per sé stesso elemento sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della sussistenza di un’intesa rilevante nella sua estensione e pervasività sul piano antitrust. La nullità di cui è affetto il contratto di fideiussione redatto sul modulo fornito dall’ABI è solo parziale cioè relativa alla nullità delle singole clausole.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Rovigo, Giudice Pierangela Congiu, con la sentenza n. 502 del 20 luglio 2020.
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