Per la domanda di nullità delle clausole riproducenti lo schema negoziale predisposto nell’ottobre del 2002 dall’ABI e dichiarato illecito perché lesivo della libera concorrenza, è competente la Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese. Quando la domanda di nullità proposta dall’attore – si badi, in via principale – concerne la violazione delle regole della concorrenza per la presenza di un cartello tra le banche in ordine alla predeterminazione uniforme del contenuto delle fideiussioni omnibus bancarie; nullità che si sarebbe riverberata sulla nullità della fideiussione a valle. In altri termini si tratta proprio di un’azione di nullità per la quale l’art. 33 della legge n. 287 del 1990 prevede la competenza per materia del giudice specializzato.
In virtù della modifica apportata al d. lg. 27 giugno 2003 n. 168 dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012 n. 27, la competenza in unico grado della corte d’appello nelle cause di cui all’art. 33 della l. n. 287 del 1990 è stata sostituita da quella del tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa di cui all’art. 1 del d.lg. n. 168 del 2003.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, con l’ordinanza del 26 novembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ANTITRUST: È DEL GIUDICE MONOCRATICO LA COMPETENZA SULLE IPOTESI DI NULLITÀ DEL CONTRATTO “A VALLE”
IN CASO DI AZIONE PER FARE VALERE LA NULLITÀ DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE “A MONTE”, SCATTA LA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Nicola La Mantia | 26.10.2019 | n.4243
FIDEIUSSIONE ED ANTITRUST: LA COMPETENZA SPETTA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
RESPINTA LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Giudice Sabbadini Gianni | 02.10.2018
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