Non può essere accolta una domanda volta a dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust se la parte non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l’onere di produrre il provvedimento della Banca d’Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c..
Inoltre deve provare che l’istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate e che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Catania, Giudice Vera Marletta, con la sentenza n. 384 del 29 gennaio 2020.
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