In materia di eccezione di nullità della fideiussione per conformità al modello A.B.I. del 2005, censurato con provvedimento della Banca d’Italia, non è sufficiente, in astratto, a determinare gli effetti caducatori cui aspira l’opponente a decreto ingiuntivo allegare in citazione o in atto di opposizione la generica conformità tra la fidejussione sottoscritta ed uno schema risalente all’anno 2005 e mai formalmente adottato dall’ABI.
Chi eccepisca, infatti, la nullità della fideiussione per conformità al noto modello ABI non può limitarsi a lamentare una generica e vaga conformità del contratto di fideiussione al modello censurato, ma deve allegare uno specifico raffronto che dimostri la sovrapponibilità delle relative clausole. In mancanza, l’eccezione non può essere compiutamente apprezzata dal giudice e deve essere pertanto rigettata. A tacere, comunque, dell’effettiva attitudine di tale conformità a cagionare la nullità integrale del c.d. contratto “a valle.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi nella sentenza n. 13534 del 12.08.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: le clausole conformi allo schema ABI sono nulle
L’invalidità non si estende all’intero contratto
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 03.11.2021 | n.1271
CLAUSOLE CONFORMI A SCHEMA ABI: il provvedimento Banca d’Italia si applica solo a fideiussioni omnibus
Per quelle specifiche è irrilevante la conformità
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
FIDEIUSSIONE SEMPLICE: irrilevante la conformità allo schema ABI ai fini della presunta nullità
L’istruttoria compiuta dalla Banca d’Italia è stata svolta esclusivamente con riferimento alla fideiussione “omnibus”
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 19.11.2020 | n.1124
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