Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi della sanzione della nullità prevista dall’art. 33 della L. 287/1990 (“legge antitrust”), norma che riguarda esclusivamente le intese restrittive tra imprese e non può applicarsi ai contratti che, sulla base di dette intese, siano stati conclusi con terzi, specie in considerazione del fatto che i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti.
Il divieto rinvenentesi dalla normativa antitrust non incide in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali, ma su un comportamento che si pone a monte di questi e la sanzione alla violazione della normativa anticoncorrenziale oggi adoperabile dall’utente/contraente del contratto a valle è esclusivamente di natura risarcitoria.
Non è possibile discorrere di nullità derivata, siccome non si rinviene tra i due rapporti un vincolo di dipendenza funzionale, non essendo i singoli contratti collegati né per legge né per volontà delle parti all’intesa e questa non rappresenta un presupposto di esistenza, validità od efficacia dei medesimi contratti. Peraltro, nei contratti di fideiussione non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell’ABI di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né emerge che tale deliberazione abbia vincolato l’istituto di credito stipulante al rispetto dello schema nella contrattazione con terzi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Paola Mastroianni, con la sentenza n. 930 del 21 aprile 2020.
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