“L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (regola riaffermata da Cass. 19736/ 2011; Cass. 22233/2014; Cass. 18572/2018; Cass. 27619/2020).”
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, Pres. Rel. Bellesi, con la sentenza n. 3329 del 26 aprile 2023, con la qual è stata rigettata la domanda di parte attrice volta alla declaratoria della nullità del contratto di fideiussione per violazione dell’art.2 della legge antitrust.
Il Tribunale ha, infatti, affermato che la garanzia prestata dall’attore presentava i caratteri propri del contratto autonomo di garanzia, in quanto dal medesimo risultava che “Il fideiussore in relazione alle obbligazioni nascenti dalla presente fideiusssione è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e non potrà opporre a omissis BANCA S.P.A. le eccezioni opponibili dal debitore principale derogandosi pertanto all’art.1945 c.c…”.
Per giurisprudenza di legittimità “L’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola posta dall’art. 1945 c.c., distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, attesa l’assenza dell’elemento essenziale dell’accessorietà che caratterizza quest’ultima.”
Pertanto, la qualificazione del contratto stipulato quale contratto autonomo di garanzia comportava la caducazione dell’assunto di parte attrice circa la presenza di un’intesa anticoncorrenziale degli istituti di credito accertata in virtù del provvedimento n.55 della Banca d’Italia, in quanto quest’ultimo non solo copriva un altro arco temporale, ma era anche riferito a una fattispecie diversa.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che nessun elemento in grado di provare l’esistenza dell’illecito concorrenziale dedotto in giudizio fosse stato fornito dall’opponente.
Non erano, infatti, stati depositati documenti né articolati mezzi di prova idonei a dimostrare che nel 2007 un numero significativo di istituti di credito, all’interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di contratti autonomi di garanzia in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
La mancata dimostrazione di tale intesa e la carenza di strumenti probatori utili a dimostrarne la sussistenza hanno comportato il rigetto della domanda volta alla declaratoria della nullità del contratto per violazione dell’art.2 della legge antitrust., con condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ABI: IL PROVVEDIMENTO BANKIT N.55-2005 NON PROVA L’INTESA ANTICONCORRENZIALE PER LE GARANZIE SOTTOSCRITTE SUCCESSIVAMENTE
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
FIDEIUSSIONI ANTITRUST: LA MERA COINCIDENZA CON LE CLAUSOLE ABI NON È SUFFICIENTE A DIMOSTRARNE L’ILLICEITÀ
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
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